felis ha scritto:Non mi intendo di ciò, serve un esperto in Diritto Comunitario. Trovatelo. :)
Sto cercando... :)
Sto cercando perché il fatto che questa cosa salti fuori sotto elezioni mi puzza molto. Se erano davvero così interessati agli animali c'erano tanti altri momenti prima in cui sarebbero potuti intervenire. Non mi sembra ad esempio che per il REACH si sia mosso qualcuno a livello politico, se non mi sbaglio.
Non mi piace che si prenda in giro la gente utilizzando gli animali.
Per il momento ho trovato queste cose.
Sul Forum dei Verdi (l'unico che ho trovato partendo dal loro sito
http://www.ecquologia.it/forum/viewforum.php?f=22 ) mi è stato risposto questo, che ridimensiona di molto quello che dicono:
Non so se c'è qualcuno in grado di risponderti in questo forum, però posso immaginare che non sia nei programmi dell'Unione uscire dall'Europa, perciò penso che l'abolizione della vivisezione possa essere indicato più come un auspicio che una legge in programma, quindi si legifererà nel rispetto delle norme europee e cercando di migliorare la situazione attuale.
Qui c'è tutta la normativa sulla sperimentazione animale, italiana e comunitaria:
--------> http://www.novivisezione.org/info/elenco_leggi.htm
E poi ho trovato un lunghissimo articolo di cui ti riporto solo alcune parti (
http://dex1.tsd.unifi.it/altrodir/margi ... m?cap2.htm ) pubblicato sul sito dell'Università di Firenze (Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto), da cui facilmente si evince come l'Italia non possa legiferare autonomamente in fatto di vivisezione:
2.3.3.5 La Direttiva del Consiglio Europeo 86/609/CEE
A livello CEE è d'obbligo accennare alla Direttiva 86/609 (170). Essa impegna gli Stati membri dell'Unione Europea ad adeguare le proprie legislazioni in materia e a recepire formalmente come legge quanto in essa stabilito. La Direttiva è il risultato di forti pressioni da parte di membri del Parlamento europeo, affinché l'allora Comunità Europea (oggi, Unione) stabilisse delle basi legali per controllare gli esperimenti su animali a livello europeo. Va infatti considerato che la firma della Convenzione ETS 123 - esaminata nel paragrafo precedente - non era sufficiente e la Commissione europea era stata ripetutamente criticata per non aver prodotto una direttiva abbastanza rapidamente. Di conseguenza, la Commissione della CEE, con l'apporto dei comitati per gli Affari Sociali, per l'Igiene e la Salute Pubblica, la Protezione dell'Ambiente e dei Consumatori, preparò il testo della Direttiva che fu firmata dal Consiglio dei Ministri della CEE il 24 novembre 1986 per entrare in vigore entro il 24 novembre 1989 (171). Come stabilito nel Preambolo della Direttiva, la sua base legale è l'articolo 100 (172) del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE). In base al citato articolo, gli organi della Comunità devono eliminare le disparità che possono nuocere al funzionamento del mercato comune, mediante l'armonizzazione delle leggi degli Stati membri.
Lo spirito della Direttiva si evince anche dall'articolo 1:
- L'intento di questa Direttiva è di garantire che, dove gli animali sono utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, le disposizioni stabilite da leggi e da regolamenti e le disposizioni amministrative degli Stati membri per la loro protezione, siano armonizzate in modo che non siano pregiudicati l'instaurazione e il funzionamento del mercato comune, in particolare da distorsioni della concorrenza o barriere al commercio.
Dalle precedenti dichiarazioni emerge che l'intento della Direttiva 86/609 differisce da quello della Convenzione ETS 123 (174) esaminata nel paragrafo precedente; ciò, nonostante altri due elementi stabiliti nel Preambolo dell'Atto attualmente in esame, per cui:
- l'armonizzazione dovrebbe garantire che il numero degli animali sia ridotto al minimo, che gli animali siano adeguatamente trattati, che non siano inflitti senza necessità dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli e, nel caso che non siano evitabili, garantire che siano ridotti al minimo
e che si dovrebbe evitare l'inutile ripetizione di esperimenti.
La Direttiva Cee consta di tre parti:
una prima parte con le definizioni di legge, gli obblighi e le responsabilità delle singole Autorità nazionali e degli sperimentatori;
una seconda parte con l'elenco delle specie protette da questa normativa e le linee guida (175) (guidelines) per la stabulazione e cura (benessere) degli animali;
una terza parte costituita da tabelle con le indicazioni delle condizioni di stabulazione in termini di quarantena, temperatura, umidità, dimensione delle gabbie per ciascuna specie e criteri (normogrammi) per il calcolo dei singoli parametri in funzione del peso degli animali.
(omissis)
Un tema importante affrontato nella Direttiva è quello delle responsabilità delle Autorità Pubbliche, degli sperimentatori e degli allevatori. Vediamole singolarmente:
A)Autorità Pubbliche:
- ogni Stato deve identificare una Autorità competente alla verifica della corretta applicazione di quanto disposto e definito nella Direttiva;
- le autorità nazionali devono ricevere preventiva comunicazione circa i dettagli degli esperimenti e degli sperimentatori;
(omissis)
- accertare che lo Stato non ripeta esperimenti già validamente effettuati in altri Paesi membri dell'Unione Europea.
(omissis)
La Direttiva 86/609, posta sotto la competenza della Direzione generale Ambiente della Commissione Europea, è il principale atto legislativo per la protezione degli animali da laboratorio a livello di Unione Europea.
Questo non perché non voglia l'abolizione completa della vivisezione (magari!), ma perché penso che sia meglio fare proposte realmente fattibili e non solo per recuperare voti gettando fumo negli occhi alla gente.
Se hai dei riferimenti precisi che dicano espressamente che l'Italia non deve rendere conto a nessuno in materia di sperimentazione animale sarò ben felice di prenderne atto, altrimenti mi risulta difficile credere alle promesse di qualcuno in campagna elettorale che contraddice delle leggi precise e preesistenti.