RESOAP Cosmetici alla spina

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Fabrizio Zago

Re: RESOAP Cosmetici alla spina

Messaggio da Fabrizio Zago » mer giu 16, 2010 10:46 pm

1- Ma senza l'edta è possibile vendere questi prodotti? Cioè è proprio necessario?
Oggi il mercato offre dei sequestranti meno tossici per gli organismi acquatici e perfettamente biodegradabili. Quindi la risposta è che l'EDTA non è indispensabile.

2- Quindi la vendita alla spina non si può fare? Perchè loro continuano a dire che sono autorizzati?
Appunto, lo dicono ma non lo dimostrano. Chi li ha autorizzati? Sulla base di quale Legge? Io quello che penso l'ho già detto.

sam.marchetta
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Re: RESOAP Cosmetici alla spina

Messaggio da sam.marchetta » gio ott 13, 2011 12:47 pm

Fabrizio Zago ha scritto:Legge 713/86 ed il recentissimo Regolamento Cosmetici n° 1223/2009.

Per quanto riguarda la Legge vigente in Italia l'articolo interessante (senza che tu perda tempo a cercarlo) è questo:

Art. 10
1. La produzione ed il confezionamento dei prodotti cosmetici devono essere effettuati in officine con locali ed attrezzature igienicamente idonei allo scopo e sotto la direzione tecnica di un laureato in chimica, in chimica industriale, in chimica e farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutica, in ingegneria chimica, in farmacia, in scienze biologiche, iscritto al relativo albo professionale o in possesso del titolo di equivalente disciplina universitaria di un paese della Comunità economica europea, con cui viga regime di reciprocità.

Più chiaro di così .......
Buon giorno a tutti. perdonatemi se riesumo questo vecchio thread ma, come sempre nella speranza di migliorarmi, desidero confrontarmi con chi ha opinioni diverse dalle mie...
A seguito di segnalazione al mio Ufficio da parte di un privato cittadino, presto servizio in un Nas Carabinieri del nord est, riguardo la vendita di prodotti cosmetici alla spina in zona, ho rispolverato la normativa di riferimento e cercando ulteriori spunti in internet mi sono imbattuto in questa discussione, decidendo pertanto di iscrivermi al forum per un vicendevole e cordiale scambio di opinioni in maniera assolutamente super partes.
mi permetto quindi di rivolgermi a Fabrizio per commentare insieme la L. 713/86 ed in particolare l'art. 10 così come quotato, che certamente lascia spazio a poche interpretazioni: ma relativamente al luogo di produzione e confezionamento dei cosmetici che deve ovviamente avvenire in locali idonei e sotto la super visione del direttore tecnico.
Ulteriormente, il co. 9 del precedente art. 8, recita testualmente che " i cosmetici posti in vendita allo stato sfuso devono essere venduti unitamente ad un foglio riportante le indacazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4".

Non credo vi siano dubbi neanche su questo articolo e sulla possibilità di vendere i cosmetici allo stato di sfuso.
Ulteriori spunti di discussione?
Per quanto riguarda il mio accertamento, temo potrò limitare il controllo alla verifica dell'integrità dei bussolotti che contengono i vari prodotti, ravvisando eventualmente l'irregolarità di cui all'art. 10 esclusivamente in caso di "rabbocco" in luogo della sostituzione dei vari contenitori, e la presenza delle indicazioni di legge in etichetta.
Salvatore.

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arunka
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Re: RESOAP Cosmetici alla spina

Messaggio da arunka » gio ott 13, 2011 1:50 pm

sam.marchetta ha scritto: Ulteriormente, il co. 9 del precedente art. 8, recita testualmente che " i cosmetici posti in vendita allo stato sfuso devono essere venduti unitamente ad un foglio riportante le indacazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4".
Posso sapere cosa dice l'articolo 8 commo 1-4 e 8?
E valgono solo per i cosmetici, o anche per i detersivi per la casa?
C'è una diversa normativa per quest'ultimi?

Fabrizio Zago

Re: RESOAP Cosmetici alla spina

Messaggio da Fabrizio Zago » gio ott 13, 2011 5:57 pm

Ciao sam.marchetta,
siccome sono nel nord est pure io se hai voglia di berti un buon caffè, passa da noi che te lo offriamo volentieri.
Io ho un tot di capelli e peli bianchi quindi nel 1986 già stavo in mezzo a questo mondo e ricordo perfettamente i vari passaggi che hanno preceduto l'edizione della 713/86.
Mi ricordo, ad esempio, che ad un certo punto si era introdotto il concetto di biodegradabilità dei tensioattivi utilizzati nei cosmetici. Solo che l'articolo è stato tolto perché, pochi anni prima, era entrata in vigore una Legge per i tesnsioattivi che si usano in detergenza e quindi si è detto: "al giorno d'oggi non ci sono più in giro sostanze non biodegradabili e quindi è inutile inserire questo limite nella Legge" fu un errore madornale ma così è.
Veniamo adesso alla tua affermazione: "Ulteriormente, il co. 9 del precedente art. 8, recita testualmente che " i cosmetici posti in vendita allo stato sfuso devono essere venduti unitamente ad un foglio riportante le indacazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4"." In quell'epoca NESSUNO stava pensando ai self service che ci sono adesso, dopo 25 anni, ma molto più semplicemente ad altre forme cosmetiche ed in particolare a delle "perle" che messe sul fondo della vasca da bagno si scioglievano lasciando uscire delle sostanze cosmeticamente attive (oli, tensioattivi, eccetera). E' a quel tipo di vendita che ci si riferisce e non ai self service, altrimeni potremmo concludere che la Legge medesima è assolutamente contradditoria ... e non lo è! Come sai questa Legge ha subito molte modifiche nel corso degli anni ed ora c'è da fare i conti con il "Regolamento europeo cosmetici" (REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009) che riprende questo aspetto dicendo: "Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno, nonché di altri prodotti piccoli, sia praticamente impossibile far figurare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g) su un’etichetta, una fascetta o un cartellino, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette informazioni devono figurare su un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita".
Ho preso il documento ed ho digitato la parola "sfuso" e non c'è in tutto il documento (151 pagine).
Ciao
Fabrizio

sam.marchetta
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Re: RESOAP Cosmetici alla spina

Messaggio da sam.marchetta » ven ott 14, 2011 9:34 am

@arunka i detergenti hanno una vastissima legislazione che li riguarda, di certo non la L. 713/86.

@Fabrizio ti ho inviato un mp con i miei contatti, lieto di poter gustare un caffè insieme.
La mia difficoltà, da operatore in questo caso, è relativa proprio alla non chiarezza della norma: credo altresì di ricordare che, laddove venisse ammessa la vendita dei prodotti cosmetici sfusi, venivano genericamente indicati "saponi, perle da bagno, ecc.". che certamente per loro natura, si prestano a questo tipo di operazioni.
Sono certo che la lungimiranza del legislatore non osasse prevedere un self service di altro genere di cosmetici "alla spina" ma, prima di procedere ad un sequestro di locali ed attrezzature, desidero essere ben certo delle mie azioni e delle misure da adottare. Ma ciò che non è espressamente vietato dalla legge è conseguenzialmente certamente consentito.
Spero di aver chiarito quale sia il mio profondo imbarazzo interpretativo. Il Decreto 328/1987 è relativo ai criteri che devono possedere le officine di produzione, non quindi assimilabile alla vendita al minuto in altri lidi.
Facendo un quesito al Ministero, temo che i tempi di risposta possano protarsi sino al 2013, allorquando verrà meno la necessità della figura del direttore tecnico, vanificando pertanto ogni possibilità di contrasto alla (?) illecita attività.
Cordialità, Salvatore.
edit: continuo ad avere il messaggio privato in uscita. Forse sarà inviato all'atto del tuo login o sbaglio qualcosa io? :oops:

carletto
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Re: RESOAP Cosmetici alla spina

Messaggio da carletto » ven ott 14, 2011 4:44 pm

sam.marchetta ha scritto: edit: continuo ad avere il messaggio privato in uscita. Forse sarà inviato all'atto del tuo login o sbaglio qualcosa io? :oops:
No non sbagli: resterà lì finche Fabrizio non lo leggerà.
ciao

Fabrizio Zago

Re: RESOAP Cosmetici alla spina

Messaggio da Fabrizio Zago » dom ott 16, 2011 9:03 pm

Letto!
A presto
Fabrizio

erbabirba
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Re: RESOAP Cosmetici alla spina

Messaggio da erbabirba » mar apr 24, 2012 5:00 pm

Buonasera a tutti!
mi sembra appurato e molto chiaro il concetto che i cosmetici alla spina non si possano vendere a meno che non si abbia locali idonei e un direttore tecnico con precisi requisiti professionali. Mi rimane però un dubbio in quanto ho appena contattato BIOLU', un'azienda di Lucca che produce e commercializza detersivi ma anche cosmetici alla spina e la loro risposta in merito a questo è stata che la norma pone delle condizioni solo nel caso in cui ci sia una preparazione del cosmetico, per intenderci se io commerciante riempo un flacone con bagnodoccia e lo metto a scaffale in attesa che il cliente lo compri è reato, mentre invece se spillo il bagnoschiuma in presenza del cliente non è reato, almento questo è quello che mi hanno detto dal commerciale di BIOLU'. Cosa ne pensate?

Fabrizio Zago

Re: RESOAP Cosmetici alla spina

Messaggio da Fabrizio Zago » mar apr 24, 2012 6:39 pm

Penso che ti abbiano detto quello che conviene a loro.
La Norma ha un titolo chiarissimo: "NORME PER L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA SULLA PRODUZIONE E LA VENDITA DEI COSMETICI" ed ancora più chiaro è larticolo 10:

Art. 10
1. La produzione ed il confezionamento dei prodotti cosmetici devono essere effettuati in
officine con locali ed attrezzature igienicamente idonei allo scopo e sotto la direzione
tecnica di un laureato in chimica, in chimica industriale, in chimica e farmacia, in chimica e
tecnologia farmaceutica, in ingegneria chimica, in farmacia, in scienze biologiche, iscritto al
relativo albo professionale o in possesso del titolo di equivalente disciplina universitaria di
un paese della Comunita' economica europea, con cui viga regime di reciprocita'.


Ora o la lingua italiana è diventata incomprensibile oppure è chiarissimo che per "produrre" e per "confezionare" un cosmetico serve la supervisione di un Direttore Tecnico (con le caratteristiche citate). Ed i locali in cui queste operazioni avvengono devono essere igienicamente idonei. In un negozio con le patate a due metri siamo sicuri che dette misure igieniche siano rispettate?
Se poi si vuole far finta di niente che lo facciano! Magari se passa da lì un NAS ne vediamo delle belle.
Ciao
Fabrizio

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