Normativa Inci ... dubbi...

Forum di supporto al nuovo Biodizionario.it
per approfondimenti sui giudizi espressi del BioDizionario sugli ingredienti Cosmetici e Alimentari

Moderatore: Erica Congiu

lafenice
Messaggi: 155
Iscritto il: gio mag 03, 2007 6:35 pm

Re: Normativa Inci ... dubbi...

Messaggio da lafenice » dom ott 05, 2008 11:26 am

Grazie Franceschilla!!!!

matedena
Messaggi: 356
Iscritto il: mar ago 29, 2006 9:39 am

Re: Normativa Inci ... dubbi...

Messaggio da matedena » mar ott 07, 2008 9:40 pm

abbiamo scritto a qualcuno che sta in alto (non ancora al Papa) per illuminarci sulle scorte di etichette....
... e abbiamo avuto la risposta:

i prodotti non conformi potranno essere venduti senza limite di tempo purché sia dimostrabile che non siano stati immessi sul mercato in data successiva all'11 marzo 2005 (data di entrata in vigore del decreto).
.... per immissione in commercio non si intende solo la fabbricazione del prodotto ma anche la messa a disposizione dello stesso al consumatore finale o al punto vendita. Ovviamente "l'esaurimento delle scorte" non può essere esteso alle etichette.
....il comportamento della ditta
(che usa vecchie etichette) non è assolutamente corretto.

lafenice
Messaggi: 155
Iscritto il: gio mag 03, 2007 6:35 pm

Re: Normativa Inci ... dubbi...

Messaggio da lafenice » mar ott 07, 2008 10:17 pm

Ma se trovassimo certi prodotti potremmo definirli scaduti sbaglio?

Fabrizio Zago

Re: Normativa Inci ... dubbi...

Messaggio da Fabrizio Zago » mer ott 08, 2008 4:18 pm

Ma se trovassimo certi prodotti potremmo definirli scaduti sbaglio?

No! Che non sbagli, oppure il fabbricante se ne frega delle Norme e questo è anche peggio.

lafenice
Messaggi: 155
Iscritto il: gio mag 03, 2007 6:35 pm

Re: Normativa Inci ... dubbi...

Messaggio da lafenice » mer ott 08, 2008 11:15 pm

Evviva!!! :evil:

elsatar
Messaggi: 1002
Iscritto il: sab dic 16, 2006 10:53 am

Re: Normativa Inci ... dubbi...

Messaggio da elsatar » mer gen 28, 2009 2:39 pm

Ho aperto una discussione su SCTS: http://forum.saicosatispalmi.org/viewto ... 377#153377
con l'intento di arrivare a creare un vademecum utile in caso aziende che non rispettino le norme in termini di inci (cosmetici) ed elenco dei componenti (detergenti). Credo che molti sentano la necessità di segnalare a qualcuno le mancanze in modo che si possa arrivare ad un rispetto maggiore delle norme da parte dei furbetti...
Occorrerebbero i riferimenti di legge e regolamenti chiari, e i passi da fare quando non vengono rispettati

Ciao Elsatar

matedena
Messaggi: 356
Iscritto il: mar ago 29, 2006 9:39 am

Re: Normativa Inci ... dubbi...

Messaggio da matedena » mer gen 28, 2009 3:23 pm

Riporto uno studio che abbiamo fatto nel Gruppo MondoNuovo (con la collaborazione di Elle e Franceschilla) proprio a proposito di una azienda "reticente". Purtroppo ad oggi non siamo ancora riusciti ad appurare quale iniziativa possa adottare un cittadino per tutelarsi.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO DAL SITO DEL MINISTERO:

La legge iniziale di riferimento è la n. 713 del 11 ottobre 1986 in attuazione delle direttive europee

Tutte le normative e i decreti qui
http://www.ministerosalute.it/cosmetici ... =normativa

decreto 14 aprile 1997 - in attuazione direttiva 93/35/CE
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17 ... legato.pdf

direttiva CE 2001 - sicurezza dei prodotti
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17 ... legato.pdf

codice del consumo 2005 - a tutela della salute del consumatore
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17 ... legato.pdf

decreto del 15 febbraio 2005 sugli allergeni
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17 ... legato.pdf

febbraio 2006 nomenclatura comune - Decisione commissione CE
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17 ... legato.pdf

decreto aprile 2006 - informazioni ai consumatori nei prodotti cosmetici
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17 ... legato.pdf

settembre 2006 - raccomandazione CE sui solari
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17 ... legato.pdf

Sito non ufficiale in cui si spiega al consumatore-cliente in parole semplici e sintetiche che cosa prevede la normativa IN VIGORE e cioè ciò che deve trovare OGGI in commercio:
http://www.effettoterra.org/servizi/con ... hette.html

Immissione in commercio

Premesso che per "immissione in commercio" la legge intende proprio la commercializzazione e non il momento della produzione di creme - flaconi - etichette, indichiamo alcuni FATTI CERTI:

1) L'obbligo della dichiarazione INCI in etichetta per i cosmetici c'è dal 1° gennaio 1997 in base alla direttiva 96/335/CE che stabilisce anche l'inventario e nomenclatura INCI da utilizzare.
2) Dal 2005 ci sono l'obbligo del PAO e della dichiarazione degli allergeni in base alla direttiva 2003/15/CE
3) Dal 1° gennaio 2007 è d'obbligo l'utilizzo dell'inventario e conseguente nomenclatura INCI aggiornati in base alla Direttiva 2006/257/CE.
4) La lista degli ingredienti con nomenclatura Inci va redatta IN ORDINE DECRESCENTE DI QUANTITA'

Esiste un termine preciso per lo smaltimento delle scorte di etichette: il termine è l'11 marzo 2005, termine in cui se si trovano già nel circuito commerciale i prodotti ci possono restare, ma non possono uscire dallo stabilimento se sono fuori norma.



Segreto industriale

Il solo modo per non dichiarare alcuni ingredienti nel rispetto della riservatezza commerciale consiste nel seguire la procedura qui http://www.ministerosalute.it/cosmetici ... sentazione
indicata dal Ministero, che assegna alla sostanza “segreta” un numero da riportare comunque nella lista Inci. In questo modo il Vostro segreto è sicuro e il consumatore sa che ci sono ingredienti non dichiarati e, sulla base del suo stato di salute o dei suoi figli, può decidere.



Detergenti/detersivi

Il regolamento (CE) n. 648/2004 parla espressamente di DETERGENTI e ne dà corretta definizione:

REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti
....
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme atte a conseguire la libera circolazione dei detergenti e dei tensioattivi per detergenti nel mercato interno e a garantire, nel contempo, un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.

Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «detergente»: qualsiasi sostanza o preparato contenente saponi e/o altri tensioattivi destinato ad attività di lavaggio e pulizia. I detergenti possono essere in qualsiasi forma (liquido, polvere, pasta, barre, pani, pezzi e soggetti ottenuti a stampo ecc.) ed essere commercializzati e utilizzati a livello domestico, istituzionale, o industriale.
Altri prodotti considerati detergenti sono:
— «preparazione ausiliaria per lavare» destinata all'ammollo (prelavaggio), al risciacquo o al candeggio di indumenti, biancheria da casa ecc.;
— «ammorbidente per tessuti» destinato a modificare i tessuti al tatto in processi complementari al loro lavaggio;
— «preparazione per pulire» destinata ai prodotti generali per la pulizia domestica e/o ad altri prodotti di pulizia per le superfici (ad es. materiali, prodotti, macchine, apparecchi meccanici, mezzi di trasporto e attrezzature connesse, strumenti, apparecchi, ecc.);
— «altre preparazioni per pulire e lavare» destinate a tutte le altre attività di lavaggio e pulizia;


In particolare riportiamo il REGOLAMENTO (CE) N. 907/2006, che modifica il Regolamento (CE) n. 648/2004, dove si legge:
( http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 010:IT:PDF )

Gli eventuali agenti conservanti devono essere elencati, indipendentemente dalla concentrazione, utilizzando ove possibile la nomenclatura comune definita in base all'articolo 8 della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (1), relativa all’armonizzazione degli Stati membri in materia di prodotti cosmetici.

Qualora presenti in quanto tali a concentrazioni superiori allo 0,01 % in peso, le fragranze allergizzanti riportate nell'elenco di sostanze contenute nell'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE nella versione risultante dalla modifica in virtù della direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), intesa ad includere gli ingredienti aromatici allergizzanti dell'elenco stabilito inizialmente dal comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari (SCCNFP) con parere SCCNFP/0017/98, vengono elencate utilizzando la nomenclatura di tale direttiva, analogamente ad eventuali altre fragranze allergizzanti successivamente aggiunte all'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE in seguito ad adattamenti di detto allegato ai progressi tecnici.

Sull’imballaggio va riportato l’indirizzo web contenente l'elenco degli ingredienti figuranti nella sezione D dell'allegato VII.

C. Scheda degli ingredienti
Le disposizioni che seguono si applicano all'elenco degli ingredienti riportato nella scheda informativa di cui all'articolo 9, paragrafo 3.
La scheda deve riportare il nome del detergente e quello del fabbricante.
Devono essere elencati tutti gli ingredienti; essi devono essere elencati in ordine decrescente di peso e l'elenco deve essere suddiviso nelle seguenti categorie percentuali di peso:
— uguale o superiore al 10 %,
— uguale o superiore all'1 % ma inferiore al 10 %,
— uguale o superiore allo 0,1 % ma inferiore all'1 %,
— inferiore allo 0,1 %.
Le eventuali impurità non sono considerate ingredienti.

D. Pubblicazione dell'elenco degli ingredienti
I fabbricanti devono rendere disponibile su un sito web la succitata scheda degli ingredienti, fatta eccezione per le seguenti informazioni:
...
— per gli ingredienti vanno indicate la denominazione secondo la nomenclatura INCI o, ove questo non sia disponibile, il nome secondo Farmacopea europea. In mancanza di entrambi sarà fornita o la denominazione chimica o la denominazione IUPAC. Per la definizione di profumo va usato il termine “parfum” e per l’agente colorante il termine “colorant”. Un profumo, un olio essenziale o un colorante sarà considerato un singolo ingrediente e non sarà elencata nessuna delle sostanze in esso contenuta, ad eccezione delle fragranze allergizzanti riportate nell’elenco delle sostanze di cui all’allegato III, parte 1, della direttiva 76/768/CEE qualora la concentrazione totale della fragranza allergizzante contenuta nel detergente superi il limite indicato nella sezione A.
L’accesso al sito web non è soggetto ad alcuna restrizione o condizione e il suo contenuto va tenuto aggiornato. Il sito contiene un link con il sito della Commissione sui farmaci o eventuale altro sito web ad hoc che fornisce una tavola di corrispondenza tra le denominazioni INCI, la Farmacopea europea e i numeri CAS.


Si deve rilevare, inoltre, che il regolamento CE è prescrittivo per gli Stati della Comunità e che il Regolamento N. 907/2006 fissa dei termini precisi di applicazione:

Le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal giorno che cade sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento (20 giugno 2006 - 20 dicembre 2006).
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Ma già nel 2005 il governo italiano aveva dato un termine di smaltimento delle scorte con la

CIRCOLARE (http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17 ... legato.pdf )
Smaltimento scorte di detergenti con etichettatura abrogata in seguito all’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti. …
1. A partire dall'8 ottobre 2005, data di entrata in vigore del Regolamento n. 648/2004/CE, sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei preparati presenti nel magazzino del produttore, purché conformi alla previgente normativa.
2. A partire dall’8 ottobre 2005, data di entrata in vigore del Regolamento n. 648/2004/CE, i prodotti che si trovano nel circuito commerciale di distribuzione, possono rimanere in commercio fino al termine delle scorte.


Da essa si deduce che le scorte di magazzino dovevano essere a norma già dall'8 aprile 2006, mentre potevano continuare a circolare -con le vecchie diciture- le merci già distribuite presso i rivenditori. Si suppone che tali prodotti dovrebbero ormai essere esauriti o prossimi alla scadenza, quindi non ce ne dovrebbero essere ancora molti in vendita.

Elle
Messaggi: 1787
Iscritto il: lun lug 31, 2006 1:46 pm
Località: Bergamo

Re: Normativa Inci ... dubbi...

Messaggio da Elle » gio gen 29, 2009 8:53 am

e siamo ancora quà, nonostante papiri e telefonate la ditta SE NE FREGA, con il coraggio di promettermi al telefono che mi manda una risposta che poi non manda.
I giornali e le associazioni di consumatori non si spostano per così poco
e allora che si fa?

:|

Laura12
Messaggi: 2799
Iscritto il: mar ott 05, 2004 10:38 am

Re: Normativa Inci ... dubbi...

Messaggio da Laura12 » gio gen 29, 2009 12:09 pm

Elle ha scritto:e siamo ancora quà, nonostante papiri e telefonate la ditta SE NE FREGA..
Ma esattamente che è successo? Io non l'ho capito bene.

Avatar utente
franceschilla
Messaggi: 530
Iscritto il: lun gen 21, 2008 4:00 am

Re: Normativa Inci ... dubbi...

Messaggio da franceschilla » gio gen 29, 2009 8:34 pm

Elle ha scritto:e siamo ancora quà, nonostante papiri e telefonate la ditta SE NE FREGA, con il coraggio di promettermi al telefono che mi manda una risposta che poi non manda.
I giornali e le associazioni di consumatori non si spostano per così poco
e allora che si fa?

:|
secondo me bisogna valutare anche l'epoca storico-economica
in un momento in cui frullano la plastica nel formaggio, fanno il make-up ai prosciutti, cambiano le scadenze agli alimenti e li rimettono in commercio, è più che normale che NON ci si interessi alle etichette dei cosmetici.

(e sempre relativamente alle associazioni-consumatori ,aggiungo un mio fatto personale attuale ma molto diffuso: arrivano a casa richieste di pagamento con minaccia di mora per servizi non richiesti !! o multe fiscali per mancato pagamento di bollo per un'auto rottamata secoli fa :evil: ........a mia madre è arrivata pure una multa da una città in cui non è mai stata.... insomma le associazioni di consumatori e gli avvocati stanno incasinati per queste robe qua)

la gravità (della questione etichette) è uguale in ogni momento però l'emergenza è su altri settori adesso e più si aggrava la crisi economica e più le truffe alimentare aumenteranno (questa è una mia opionione)

quindi anche quello che la gente è disposta a percepire è diverso a seconda del momento storico.......


una possibilità è quella di scegliere e promuovere le ditte che rispettano la legge , mentre per le altre semplicemente si sconsigliano se qualcuno ci chiede il nostro parere. Ad esempio mi chiedono se la tal crema di tal ditta è buona .... si può rispondere "nooooooo, maiiiiiiiiiii, ad una mia amica sono venute le rughe" :mrgreen:
"e come mai le sono venute le rughe?" :shock:
risposta "non lo sappiamo perchè non siamo riusciti ad avere l'Inci completo e quindi non sappiamo che cosa mettono nella crema" :roll:
Ultima modifica di franceschilla il gio gen 29, 2009 8:59 pm, modificato 1 volta in totale.

Avatar utente
franceschilla
Messaggi: 530
Iscritto il: lun gen 21, 2008 4:00 am

Re: Normativa Inci ... dubbi...

Messaggio da franceschilla » gio gen 29, 2009 8:52 pm

Inoltre mi uppo da sola e pongo in evidenza un post che già avevo scritto ... qualche avvocato a portata di mano che si occupi di tematiche del genere ?

.......io ne avrei 4 tra i parenti ma mi s-parentano se gli vado a chiedere una roba simile :mrgreen:
a parte gli scherzi mi faccio davvero il problema di telefonargli in studio o a casa le rare volte che sono a casa per chiedergli dell'etichetta di una crema, insomma sono consapevole che quello che trattiamo noi è ancora così... come dire.... "di nicchia" e sui "cavilli" che è difficilmente comprensibile PERCHE' "ce la prendiamo tanto"...........

ci vorrebbe , chessò, un professionista (avvocato) che si occupi di questioni di chimica, di allergie e danni alle persone...... non so se in Italia si siano ancora riconosciuti danni alle persone che hanno "respirato discariche" .... figuriamoci se si riconoscono danni "da etichetta".......

è triste ma è così

continuiamo a diffondere notizie serie la gente sceglierà poi quello che preferisce anche a livello cosmetico :!:
franceschilla ha scritto:
Ora io mi chiedo: con l'attuale normativa e obbligo di indicare la composizione (fino ad un certo punto percentuale) nonchè l'obbligo di indicare allergeni, si configura anche per la giurisprudenza un cambiamento di ottica?

Nel senso: se il produttore è obbligato a scrivere gli ingredienti e non me ne mette alcuni sull'etichetta e il cliente che -avendo controllato se c'era qualcosa che gli potesse provocare allergie- compra il prodotto tranquillamente e gli viene l'allergia e danno fisico proprio per quel componente che lui credeva assente ........ ?

Posso fare causa al produttore e la quasi certezza di vincere la causa?

Fabrizio Zago

Re: Normativa Inci ... dubbi...

Messaggio da Fabrizio Zago » ven gen 30, 2009 1:40 pm

Posso fare causa al produttore e la quasi certezza di vincere la causa?

Secondo me la risposta è SI' ad entrambe le questioni poste.

elsatar
Messaggi: 1002
Iscritto il: sab dic 16, 2006 10:53 am

Re: Normativa Inci ... dubbi...

Messaggio da elsatar » dom feb 01, 2009 1:13 pm

Io non capisco una cosa:

c'è una legge
qualcuno non la rispetta
perchè devo fargli causa io come fosse un mio problema personale
invece di fare una segnalazione ad un organismo preposto al controllo?

Elsatar

matedena
Messaggi: 356
Iscritto il: mar ago 29, 2006 9:39 am

Re: Normativa Inci ... dubbi...

Messaggio da matedena » dom feb 01, 2009 1:51 pm

Infatti il problema è sapere e decidere come e a chi fare la segnalazione.

Fabrizio Zago

Re: Normativa Inci ... dubbi...

Messaggio da Fabrizio Zago » dom feb 01, 2009 2:24 pm

Come: scrivendo un esposto cioè una bella letterina segnalando il problema.
A chi: ai NAS, sono lì per quello!

Rispondi