Normativa Inci ... dubbi...
Moderatore: Erica Congiu
- franceschilla
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Normativa Inci ... dubbi...
Sto facendo una ricerca sulla normativa Inci con un gruppo di persone e c'è un punto di cui non riesco a venire a capo (cioè ce ne sono tanti punti ma mi limito)
Inoltre ho fatto una ricerca qua nel forum e non trovo la risposta.....
Da diverse fonti mi risulta che la data di decorrenza in cui entra in vigore l'obbligo di indicare l'Inci (nella forma e diciture che attualmente leggiamo e conosciamo) sia il 1° GENNAIO 2007
.... e non riesco a capire allora che cosa dica questo decreto della Turco è entrato in vigore il 6 febbraio 2007 (giorno successivo alla pubbilcazione in G.U.) - tutte quelle leggi e direttive europee non le conosco e non ho il tempo nè la capacità di valutarle......
Fabrizio, che cosa stabilisce questo decreto di diverso rispetto al 1° gennaio 2007? O è stato uno slittamento dell'entrata in vigore di tutta la normativa? Grazie.
Gazzetta Ufficiale N. 29 del 5 Febbraio 2007
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 15 novembre 2006
Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2006/65/CE.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti
legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e
15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme
per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea
sulla produzione e la vendita dei cosmetici;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge,
il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli
allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle
direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre
1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990,
25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993,
2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999,
11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003,
15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006 e
9 maggio 2006 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento
ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987,
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio
1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo
1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del
31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299
del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999,
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre
2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio
2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile
2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del
14 novembre 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121
del 26 maggio 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
212 del 12 settembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 276 del 26 novembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 170 del 24 luglio 2006 e nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006 con i quali si e'
provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986,
anche in attuazione delle direttive della commissione della Comunita'
europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE,
88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE,
93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE,
98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE,
2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE,
2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE e 2005/80/CE;
Vista la direttiva 2006/65/CE della Commissione, recante modifica
della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti
cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati II e
III, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 198,
del 20 luglio 2006;
Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' con
nota n. 42980 del 14 agosto 2006;
Decreta:
Art. 1.
1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata
dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n.
126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, sono
apportate le modifiche contenute nell'allegato del presente decreto.
Art. 2.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del
presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai
produttori della Comunita' e dagli importatori in essa stabiliti e,
dalla medesima data, non possono essere venduti o ceduti al
consumatore finale.
2. Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 15 novembre 2006
Il Ministro della salute
Turco
Il Ministro
dello sviluppo economico
Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 307
Inoltre ho fatto una ricerca qua nel forum e non trovo la risposta.....
Da diverse fonti mi risulta che la data di decorrenza in cui entra in vigore l'obbligo di indicare l'Inci (nella forma e diciture che attualmente leggiamo e conosciamo) sia il 1° GENNAIO 2007
.... e non riesco a capire allora che cosa dica questo decreto della Turco è entrato in vigore il 6 febbraio 2007 (giorno successivo alla pubbilcazione in G.U.) - tutte quelle leggi e direttive europee non le conosco e non ho il tempo nè la capacità di valutarle......
Fabrizio, che cosa stabilisce questo decreto di diverso rispetto al 1° gennaio 2007? O è stato uno slittamento dell'entrata in vigore di tutta la normativa? Grazie.
Gazzetta Ufficiale N. 29 del 5 Febbraio 2007
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 15 novembre 2006
Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2006/65/CE.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti
legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e
15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme
per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea
sulla produzione e la vendita dei cosmetici;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge,
il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli
allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle
direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre
1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990,
25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993,
2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999,
11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003,
15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006 e
9 maggio 2006 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento
ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987,
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio
1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo
1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del
31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299
del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999,
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre
2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio
2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile
2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del
14 novembre 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121
del 26 maggio 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
212 del 12 settembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 276 del 26 novembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 170 del 24 luglio 2006 e nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006 con i quali si e'
provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986,
anche in attuazione delle direttive della commissione della Comunita'
europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE,
88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE,
93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE,
98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE,
2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE,
2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE e 2005/80/CE;
Vista la direttiva 2006/65/CE della Commissione, recante modifica
della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti
cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati II e
III, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 198,
del 20 luglio 2006;
Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' con
nota n. 42980 del 14 agosto 2006;
Decreta:
Art. 1.
1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata
dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n.
126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, sono
apportate le modifiche contenute nell'allegato del presente decreto.
Art. 2.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del
presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai
produttori della Comunita' e dagli importatori in essa stabiliti e,
dalla medesima data, non possono essere venduti o ceduti al
consumatore finale.
2. Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 15 novembre 2006
Il Ministro della salute
Turco
Il Ministro
dello sviluppo economico
Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 307
- franceschilla
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Re: Normativa Inci ... dubbi...
Inoltre: è vero che non è stato stabilito un termine certo per l'utilizzo delle "vecchie etichette" e le ditte possono usarle finchè non le hanno finite?
E poi: mi chiedo.....
c'è una famosa sentenza di cassazione che con la vecchia normativa in vigore NON dava il risarcimento ad una signora che ha avuto un danno da un cosmetico nel lontano 1989 (tintura per capelli) adducendo che il "normale utilizzo" solitamente non dava problemi e che certe condizioni del cliente (magari allergie o malattie o debolezze) potevano determinare il fatto incriminato... ma senza colpa del produttore. (ok la sentenza è davvero kilometrica ma all'incirca diceva così).
Ora io mi chiedo: con l'attuale normativa e obbligo di indicare la composizione (fino ad un certo punto percentuale) nonchè l'obbligo di indicare allergeni, si configura anche per la giurisprudenza un cambiamento di ottica?
Nel senso: se il produttore è obbligato a scrivere gli ingredienti e non me ne mette alcuni sull'etichetta e il cliente che -avendo controllato se c'era qualcosa che gli potesse provocare allergie- compra il prodotto tranquillamente e gli viene l'allergia e danno fisico proprio per quel componente che lui credeva assente ........ ?
Posso fare causa al produttore e la quasi certezza di vincere la causa?
(escluso ovviamente il caso in cui il produttore si sia avvalso di quella norma che indica con un numero dato dal ministero un componente che non vuole dichiarare, ma in quel caso il consumatore saprebbe che c'è "qualcosa" che non gli è data a sapere e allora sa di non comprarlo se ha problemi di allergie)
Grazie a chi mi sa rispondere
E poi: mi chiedo.....
c'è una famosa sentenza di cassazione che con la vecchia normativa in vigore NON dava il risarcimento ad una signora che ha avuto un danno da un cosmetico nel lontano 1989 (tintura per capelli) adducendo che il "normale utilizzo" solitamente non dava problemi e che certe condizioni del cliente (magari allergie o malattie o debolezze) potevano determinare il fatto incriminato... ma senza colpa del produttore. (ok la sentenza è davvero kilometrica ma all'incirca diceva così).
Ora io mi chiedo: con l'attuale normativa e obbligo di indicare la composizione (fino ad un certo punto percentuale) nonchè l'obbligo di indicare allergeni, si configura anche per la giurisprudenza un cambiamento di ottica?
Nel senso: se il produttore è obbligato a scrivere gli ingredienti e non me ne mette alcuni sull'etichetta e il cliente che -avendo controllato se c'era qualcosa che gli potesse provocare allergie- compra il prodotto tranquillamente e gli viene l'allergia e danno fisico proprio per quel componente che lui credeva assente ........ ?
Posso fare causa al produttore e la quasi certezza di vincere la causa?
(escluso ovviamente il caso in cui il produttore si sia avvalso di quella norma che indica con un numero dato dal ministero un componente che non vuole dichiarare, ma in quel caso il consumatore saprebbe che c'è "qualcosa" che non gli è data a sapere e allora sa di non comprarlo se ha problemi di allergie)
Grazie a chi mi sa rispondere
Re: Normativa Inci ... dubbi...
L'obbligo della dichiarazione INCI in etichetta per i cosmetici c'è dal 1° gennaio 1997 in base alla direttiva 96/335/CE che stabilì anche l'inventario e nomenclatura INCI da utilizzare.franceschilla ha scritto: Da diverse fonti mi risulta che la data di decorrenza in cui entra in vigore l'obbligo di indicare l'Inci (nella forma e diciture che attualmente leggiamo e conosciamo) sia il 1° GENNAIO 2007
Dal 2003 ci sono l'obbligo del PAO e della dichiarazione degli allergeni in base alla direttiva 2003/15/CE, dal 1° gennaio 2007 è d'obbligo l'utilizzo dell'inventario e conseguente nomenclatura INCI aggiornati in base alla Direttiva 2006/257/CE.
- franceschilla
- Messaggi: 530
- Iscritto il: lun gen 21, 2008 4:00 am
Re: Normativa Inci ... dubbi...
sì ok, questo dicevo anch'io in maniera più rozzaLaura12 ha scritto:L'obbligo della dichiarazione INCI in etichetta per i cosmetici c'è dal 1° gennaio 1997 in base alla direttiva 96/335/CE che stabilì anche l'inventario e nomenclatura INCI da utilizzare.franceschilla ha scritto: Da diverse fonti mi risulta che la data di decorrenza in cui entra in vigore l'obbligo di indicare l'Inci (nella forma e diciture che attualmente leggiamo e conosciamo) sia il 1° GENNAIO 2007
Dal 2003 ci sono l'obbligo del PAO e della dichiarazione degli allergeni in base alla direttiva 2003/15/CE,dal 1° gennaio 2007 è d'obbligo l'utilizzo dell'inventario e conseguente nomenclatura INCI aggiornati in base alla Direttiva 2006/257/CE.
ma allora che cosa succede dal 6 febbraio 2007 ??
e ti risulta che il passaggio dal vecchio al nuovo inventario sia "soft" cioè che in Italia si permetta ancora (ad oggi) di mettere in vendita le vecchie etichette fino ad esaurimento scorte..... ?
Grazie !
Re: Normativa Inci ... dubbi...
Che il decreto legge che riporti recepisce la direttiva 2006/65/CE, la quale stabilisce il divieto di utilizzo nelle tinture per capelli di determinati ingredienti non sicuri per il consumatore, infatti non sono presenti nella nuova nomenclatura INCI.franceschilla ha scritto:ma allora che cosa succede dal 6 febbraio 2007 ??
Per lo smaltimento delle etichette mi pare di ricordare fosse aperta una "finestra" che consentiva lo smaltimento entro l'anno, speriamo qualcun altro possa essere più preciso.
Re: Normativa Inci ... dubbi...
Non vorrei dire un'eresia (facilissimo!!), ma l'obbligo di pao e dichiarazione degli allergeni non è dall'11/3/2005?Laura12 ha scritto:Dal 2003 ci sono l'obbligo del PAO e della dichiarazione degli allergeni in base alla direttiva 2003/15/CE
Re: Normativa Inci ... dubbi...
Sì, hai perfettamente ragione, l'obbligo c'è da quella data.rossi ha scritto:... ma l'obbligo di pao e dichiarazione degli allergeni non è dall'11/3/2005?
Re: Normativa Inci ... dubbi...
E' solo un progetto, ma intanto metto qui la notizia.
ItaliaOggi - Diritto e Impresa
Numero 234, pag. 45 del 2/10/2008
Autore: di Luigi Chiarello
Guerra ai detergenti fuori-legge
In consiglio dei ministri un dpr sulla sicurezza dei detersivi. Etichette chiare sugli imballaggi
Ispezioni in aziende e punti vendita. Sindaci e medici in trincea
Nessuno potrà spacciare impunemente detersivi fuori-legge. Tanto più se al fosforo. E guai a chi venderà detergenti senza etichette chiare sull'imballaggio, capaci di informare il consumatore sul contenuto dei prodotti. Ogni medico potrà accedere direttamente alla composizione del prodotto. E alla banca dati sulle «formule» dei detergenti, presso gli organismi sanitari di sorveglianza. E non è finita: sindaco, regioni e ministro del lavoro dovranno vigilare su tensioattivi e preparati destinati alla detergenza, sia in ambito produttivo sia in ambito commerciale. In sostanza dovranno vegliare sull'operato delle aziende produttrici e sugli esercizi di vendita dei prodotti. Nel mirino la distribuzione al dettaglio, i supermercati, i discount ecc. Di più: in caso di infrazioni, agli organi sanitari toccherà procedere alle ispezioni, ai prelievi e alle denunzie, in base a istruzioni dettate in materia dal ministero del lavoro. Il tutto seguendo un principio di uniformità negli interventi e verificando il rispetto di criteri per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie.
La stretta è contenuta in uno schema di dpr, che ha per oggetto «l'adattamento della normativa nazionale alle disposizioni introdotte dal regolamento (Ce) n. 648/2004 del parlamento europeo e del consiglio, del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti», venerdì prossimo al vaglio del consiglio dei ministri. Per il via libera definitivo. Col nuovo regolamento, il controllo dei detergenti sintetici (di cui si tenta di assicurare la biodegradabilità) rientrerà a pieno titolo nell'ambito della vigilanza prevista nella normativa sulle sostanze e i preparati pericolosi (dlgs 52/99 e dlgs 65/03). Inoltre, il regolamento vieta l'introduzione nel territorio italiano e la detenzione, per l'immissione in commercio, di preparati per lavare aventi un contenuto di composti di fosforo, in concentrazioni superiori a limiti ben precisi. Eccoli: per i «coadiuvanti del lavaggio»: 0,5%; per i «preparati da bucato in macchina lavatrice, preparati da bucato a mano e per comunità e preparati per piatti a mano»: 1%; per i «preparati da lavastoviglie»: 6%. Non solo. Viene anche vietato l'impiego del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (Nta) in sostituzione dei composti di fosforo.
La banca dati. Quella a cui i medici hanno libero accesso è presso la direzione generale prevenzione sanitaria, messa in piedi per monitorare la composizione dei detergenti e impedire che vengano usate sostanze vietate (Nta) o limitate nell'uso (Fosfati). L'accesso servirà ai medici per acquisire informazioni necessarie alla cura dei pazienti.
Autorizzazioni sanitarie. Toccherà al sindaco dare il placet allo stabilimento per l'esercizio della sua attività. Ma solo dopo aver verificato il rispetto delle regole per la salvaguardia dei lavoratori e dell'ambiente. Da parte sua, l'imprenditore esercente, per ogni stabilimento, dovrà presentare domanda di autorizzazione sanitaria, con informazioni su:
- ditta o ragione sociale e marchio depositato dall'impresa;
- sede legale dell'impresa e luogo dello stabilimento;
- componenti dei prodotti da commercializzare;
- precauzioni igienico-sanitarie adottate durante il ciclo lavorativo per la tutela dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente.
ItaliaOggi - Diritto e Impresa
Numero 234, pag. 45 del 2/10/2008
Autore: di Luigi Chiarello
Guerra ai detergenti fuori-legge
In consiglio dei ministri un dpr sulla sicurezza dei detersivi. Etichette chiare sugli imballaggi
Ispezioni in aziende e punti vendita. Sindaci e medici in trincea
Nessuno potrà spacciare impunemente detersivi fuori-legge. Tanto più se al fosforo. E guai a chi venderà detergenti senza etichette chiare sull'imballaggio, capaci di informare il consumatore sul contenuto dei prodotti. Ogni medico potrà accedere direttamente alla composizione del prodotto. E alla banca dati sulle «formule» dei detergenti, presso gli organismi sanitari di sorveglianza. E non è finita: sindaco, regioni e ministro del lavoro dovranno vigilare su tensioattivi e preparati destinati alla detergenza, sia in ambito produttivo sia in ambito commerciale. In sostanza dovranno vegliare sull'operato delle aziende produttrici e sugli esercizi di vendita dei prodotti. Nel mirino la distribuzione al dettaglio, i supermercati, i discount ecc. Di più: in caso di infrazioni, agli organi sanitari toccherà procedere alle ispezioni, ai prelievi e alle denunzie, in base a istruzioni dettate in materia dal ministero del lavoro. Il tutto seguendo un principio di uniformità negli interventi e verificando il rispetto di criteri per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie.
La stretta è contenuta in uno schema di dpr, che ha per oggetto «l'adattamento della normativa nazionale alle disposizioni introdotte dal regolamento (Ce) n. 648/2004 del parlamento europeo e del consiglio, del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti», venerdì prossimo al vaglio del consiglio dei ministri. Per il via libera definitivo. Col nuovo regolamento, il controllo dei detergenti sintetici (di cui si tenta di assicurare la biodegradabilità) rientrerà a pieno titolo nell'ambito della vigilanza prevista nella normativa sulle sostanze e i preparati pericolosi (dlgs 52/99 e dlgs 65/03). Inoltre, il regolamento vieta l'introduzione nel territorio italiano e la detenzione, per l'immissione in commercio, di preparati per lavare aventi un contenuto di composti di fosforo, in concentrazioni superiori a limiti ben precisi. Eccoli: per i «coadiuvanti del lavaggio»: 0,5%; per i «preparati da bucato in macchina lavatrice, preparati da bucato a mano e per comunità e preparati per piatti a mano»: 1%; per i «preparati da lavastoviglie»: 6%. Non solo. Viene anche vietato l'impiego del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (Nta) in sostituzione dei composti di fosforo.
La banca dati. Quella a cui i medici hanno libero accesso è presso la direzione generale prevenzione sanitaria, messa in piedi per monitorare la composizione dei detergenti e impedire che vengano usate sostanze vietate (Nta) o limitate nell'uso (Fosfati). L'accesso servirà ai medici per acquisire informazioni necessarie alla cura dei pazienti.
Autorizzazioni sanitarie. Toccherà al sindaco dare il placet allo stabilimento per l'esercizio della sua attività. Ma solo dopo aver verificato il rispetto delle regole per la salvaguardia dei lavoratori e dell'ambiente. Da parte sua, l'imprenditore esercente, per ogni stabilimento, dovrà presentare domanda di autorizzazione sanitaria, con informazioni su:
- ditta o ragione sociale e marchio depositato dall'impresa;
- sede legale dell'impresa e luogo dello stabilimento;
- componenti dei prodotti da commercializzare;
- precauzioni igienico-sanitarie adottate durante il ciclo lavorativo per la tutela dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente.
Re: Normativa Inci ... dubbi...
Questa notizia non centra nulla con l'argomento in questione ,
per quanto riguarda i cosmetici consiglio il sito :http://www.ministerosalute.it/cosmetici/cosmetici.jsp
adriano
per quanto riguarda i cosmetici consiglio il sito :http://www.ministerosalute.it/cosmetici/cosmetici.jsp
adriano
- franceschilla
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Re: Normativa Inci ... dubbi...
adriano ha scritto:Questa notizia non centra nulla con l'argomento in questione ,
adriano
stiamo facendo una ricerca a tutto tondo
- franceschilla
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Re: Normativa Inci ... dubbi...
Grazie Laura e grazie a tutti
Ripropongo le domande che ancora sono in sospeso:
vi risulta che il passaggio dal vecchio al nuovo inventario Inci sia "soft" cioè che in Italia si permetta ancora (ad oggi) di mettere in vendita le vecchie etichette fino ad esaurimento scorte (della ditta produttrice)..... ?
tra l'altro ci sono sanzioni? ....che forse è per questo che le troviamo ancora in giro.....
gli allergeni del 2005 rispetto a quelli del 2007 sono diversi (se lo sono) solo per nomeclatura o anche per qualità ?
ad esempio, troviamo linalool, geraniol, limonene (cosmetici con estratti e profumi naturali)..... questi erano già obbligatori dal 2005 ?
Ripropongo le domande che ancora sono in sospeso:
vi risulta che il passaggio dal vecchio al nuovo inventario Inci sia "soft" cioè che in Italia si permetta ancora (ad oggi) di mettere in vendita le vecchie etichette fino ad esaurimento scorte (della ditta produttrice)..... ?
qualcuno può confermare e cioè che nel 2008 non dobbiamo più trovare in circolazione vecchie etichette?Laura12 ha scritto: Per lo smaltimento delle etichette mi pare di ricordare fosse aperta una "finestra" che consentiva lo smaltimento entro l'anno, speriamo qualcun altro possa essere più preciso.
tra l'altro ci sono sanzioni? ....che forse è per questo che le troviamo ancora in giro.....
Laura12 ha scritto:
L'obbligo della dichiarazione INCI in etichetta per i cosmetici c'è dal 1° gennaio 1997 in base alla direttiva 96/335/CE che stabilì anche l'inventario e nomenclatura INCI da utilizzare.
Dal 2005 ci sono l'obbligo del PAO e della dichiarazione degli allergeni in base alla direttiva 2003/15/CE,
dal 1° gennaio 2007 è d'obbligo l'utilizzo dell'inventario e conseguente nomenclatura INCI aggiornati in base alla Direttiva 2006/257/CE.
gli allergeni del 2005 rispetto a quelli del 2007 sono diversi (se lo sono) solo per nomeclatura o anche per qualità ?
ad esempio, troviamo linalool, geraniol, limonene (cosmetici con estratti e profumi naturali)..... questi erano già obbligatori dal 2005 ?
Re: Normativa Inci ... dubbi...
Questo significa che nell'INCI troviamo un numero al posto del nome della sostanza giusto?franceschilla ha scritto:
(escluso ovviamente il caso in cui il produttore si sia avvalso di quella norma che indica con un numero dato dal ministero un componente che non vuole dichiarare, ma in quel caso il consumatore saprebbe che c'è "qualcosa" che non gli è data a sapere e allora sa di non comprarlo se ha problemi di allergie)
Grazie a chi mi sa rispondere
Re: Normativa Inci ... dubbi...
Sì, li trovi elencati nella direttiva 2003/15/CE che stabilisce che devono essere dichiarati in etichetta.franceschilla ha scritto:ad esempio, troviamo linalool, geraniol, limonene..... questi erano già obbligatori dal 2005 ?
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Re: Normativa Inci ... dubbi...
Sì, qua trovi http://www.ministerosalute.it/cosmetici ... sentazionelafenice ha scritto:Questo significa che nell'INCI troviamo un numero al posto del nome della sostanza giusto?franceschilla ha scritto:
(escluso ovviamente il caso in cui il produttore si sia avvalso di quella norma che indica con un numero dato dal ministero un componente che non vuole dichiarare, ma in quel caso il consumatore saprebbe che c'è "qualcosa" che non gli è data a sapere e allora sa di non comprarlo se ha problemi di allergie)
Grazie a chi mi sa rispondere
la procedura con la quale si può scrivere un numero al posto della sostanza, facendo però ufficiale richiesta al ministero
(il numero serve al produttore per motivi di "di riservatezza commerciale" che sarebbe quello che volgarmente si dice segreto industriale)
Il ministero attribuirà un numero le cui caratteristiche le puoi leggere sul link qua sopra e quindi riconoscerlo se lo trovassi in etichetta.
(per sfatare ogni dubbio : non sto parlando dei numeri catalogati in biodizionario, che quelli sono "fissi".
Questo numeri dati dal ministero iniziano con le cifre indicanti l'anno di riconoscimento della riservatezza, quindi sono numeri che variano)
Ultima modifica di franceschilla il sab ott 04, 2008 8:46 pm, modificato 1 volta in totale.
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Re: Normativa Inci ... dubbi...
grazieLaura12 ha scritto:Sì, li trovi elencati nella direttiva 2003/15/CE che stabilisce che devono essere dichiarati in etichetta.franceschilla ha scritto:ad esempio, troviamo linalool, geraniol, limonene..... questi erano già obbligatori dal 2005 ?
ora abbiamo scritto a qualcuno che sta in alto (non ancora al Papa) per illuminarci sulle scorte di etichette....