Normative sul biologico

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7xpensie
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Normative sul biologico

Messaggio da 7xpensie » mer ott 25, 2006 7:06 pm

Sono confusa, è vero che un prodotto da agricoltura biologica può contenere una determinata percentuale di OGM a causa di normative poco restrittive che consentono che sia presente questa determinata percentuale?

Ho fatto ricerche m aho trovato pareri contraddittori

Grazie Silvia

barbara3
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Messaggio da barbara3 » mer ott 25, 2006 8:59 pm

A quanto ho capito io sì, aimè, e la percentuale dovrebbe essere dello 0,9%.

rossi
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Messaggio da rossi » gio ott 26, 2006 8:14 am

... ma parliamo di cosmetici o alimentari??? (... paura...)

barbara3
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Messaggio da barbara3 » gio ott 26, 2006 8:46 am

rossi ha scritto:... ma parliamo di cosmetici o alimentari??? (... paura...)
alimentari, ma naturalmente l'estratto vegetale che finisce nel vasetto del cosmetico, da qualche parte sarà stato coltivato, con più o meno pesticidi e con più o meno semini ogm...

poecilia
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Messaggio da poecilia » gio ott 26, 2006 1:48 pm

sei proprio sicura? ... prodotti alimentari a certificazione bio ogm? mi sfugge qualcosa che non ricordo...era abbastanza tranquilla sull'ogm mangiando bio...ci puoi dire di più?

grazie!

barbara3
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Messaggio da barbara3 » gio ott 26, 2006 2:51 pm

poecilia ha scritto:sei proprio sicura? ... prodotti alimentari a certificazione bio ogm? mi sfugge qualcosa che non ricordo...era abbastanza tranquilla sull'ogm mangiando bio...ci puoi dire di più?
sicura al 100% mai, sono confusionaria e conscia di esserlo, però ricordo che ci fu proprio una sollevazione in merito perchè questo significava di fatto accettare gli ogm in italia (chi va a controllare davvero a tappeto che la soglia resti quella dello 0.9%)?

Ora non ho tempo, ma se vuoi prova a consultare l'archivio della lista consumo critico di peacelink, se ne parlò quasi sicuramente lì.

http://www.peacelink.it

rossi
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Messaggio da rossi » gio ott 26, 2006 9:29 pm

Aspetta Barbara, ho fatto i miei consulti (mio marito se ne intende un pochino in materia...): si parla di soglia di contaminazione 'accidentale', quindi che non dipende dal coltivatore (che è tenuto ad acquistare esclusivamente sementi da agricoltura biologica e a seguire le procedure necessarie per le deroghe del caso) ma da cause che non dipendono da lui. Cercando sul sito dell'Aiab e spulciando bene si dovrebbe trovare anche la normativa relativa. Io per ora, velocissimamente, ho trovato questo che penso possa già chiarire un pochino la situazione:
http://www.aiab.it/home/bioedicola/ban/ ... 6130929_12

7xpensie
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Messaggio da 7xpensie » gio ott 26, 2006 11:59 pm

Ho trovato questo testo in formato pdf ( http://www.aiab.it/scarica.php?id=10871 ) che conferma la tesi della contaminazione accidentale: in sintesi, la normativa impone al produtttore il divieto di usare sementi OGM, se controlli, di enti accreditati, trovano una percentuale di OGM inferiore allo 0,9% nel suo prodotto biologico, non saranno presi provvedimenti o sanzioni e il prodotto potrà essere denominato biologico lo stesso. E' in corso un dibattito per abbassare questa soglia, perchè la soglia dello 0,9% è la stessa in vigore nelle colture convenzionali

OGM ED AGRICOLTURA BIOLOGICA
La proposta di regolamento del Consiglio relativo alla produzione biologica ed
all’etichettatura dei prodotti biologici1 (allegato I bis) ha come obiettivo quello di sostituire
l’attuale reg. CEE 2092/91 al fine di adeguare la legislazione vigente all’evoluzione che
l’agroalimentare biologico ha subito nel corso degli anni.
Rispetto al problema degli OGM, già il reg. CEE 2092/91 (allegato I), all’art. 13,
prevede che a seguito dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia di OGM, la
Commissione, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 14 reg. cit., possa prevedere
l’introduzione di una soglia di contaminazione anche per questi prodotti.
L’UE, sin dalla prima formulazione della proposta di regolamento, ha adottato, in
merito, una formulazione ambigua e contorta. Pur stabilendo, agli artt. 4 e 7, il divieto di
impiego da OGM negli alimenti ottenuti con metodo di produzione biologico2 in quanto
considerati incompatibili con tale metodo (cfr. considerando n. 9 e 27), si ammette di fatto
la presenza di una soglia di contaminazione accidentale uguale a quella prevista per gli
alimenti convenzionali sulla base di quanto stabilito dall’art. 17, comma 3, che nella
formulazione originaria stabilisce che il termine biologico di cui all’allegato I “nonché i
rispettivi derivati ed abbreviazioni non possono essere utilizzati singolarmente o in
abbinamento per designare prodotti recanti in etichetta l’indicazione che contengono
OGM, sono costituiti da OGM o sono derivati da OGM”.
Dal momento che i regg. CE 1829/2003 e 1830/2003 prevedono che tutti gli alimenti
con una soglia di contaminazione da OGM superiore allo 0.9% debbono essere etichettati
come geneticamente modificati e visto quanto disposto dall’art. 17, comma 3, si deduce
che non possono essere etichettati come biologici i prodotti riportanti una soglia di
contaminazione accidentale superiore a tale limite, ma al di sotto dello 0.9%, il termine
biologico potrebbe essere comunque inserito.
La relazione di accompagnamento alla proposta di regolamento forzando
l’interpretazione della legislazione vigente dichiara, infatti, al punto 23 che “in caso di
contaminazione accidentale da OGM, la vigente normativa sulla produzione biologica non
vieta di etichettare simultaneamente “biologico” e “OGM”.

Infine, le soglie di etichettatura per i prodotti biologici e non biologici devono essere
identiche, tranne se le modalità di applicazione prevedono soglie specifiche, ad esempio
per le sementi biologiche”.
A fronte delle contestazioni sopraggiunte dalle associazioni di produttori biologici di
diversi stati membri, viene proposto un nuovo testo (allegato II), elaborato congiuntamente
dall’Austria e dalla Finlandia - presentato il 28 giugno u.s.3 - contenente un articolo
aggiuntivo rispetto all’art. 7, l’art. 7 bis bis “(Divieto di uso di OGM), nel quale si
disciplinano le modalità con cui l’operatore biologico può cautelarsi rispetto allì’osservanza
di tale divieto.
Tuttavia, anche questa formulazione, risulta discutibile in relazione alla
contaminazione accidentale sui prodotti biologici, per cui la Presidenza della Finlandia alla
riunione del 2 ottobre u.s. del CSA (v. allegato III), presenta alcuni emendamenti che, pur
sottolineando con maggiore fermezza il divieto di impiego di OGM nel metodo di
produzione biologico, continuano a mantenere di fatto una soglia di contaminazione
eguale a quella per i prodotti convenzionali.
Anche la previsione che alimenti e mangimi se non etichettati né accompagnati da
un documento devono far presupporre all’operatore che siano OGM-free introduce una
prescrizione non accettabile né credibile, soprattutto a seguito della vicenda del riso OGM
né risulta adeguata alla filiera che si basa sulla certificazione e su un rigoroso sistema di
controllo.
Infine, a livello europeo, il COPA-COGECA (v. allegato IV) è sostanzialmente
favorevole all’introduzione di soglie di contaminazione da OGM nei prodotti biologici4.
Tuttavia, poiché, secondo il COPA COGECA; il divieto di utilizzo di OGM nell’agricoltura
biologica riduce in maniera sostanziale il rischio di contaminazione, la soglia di
contaminazione dovrebbe essere inferiore a quella autorizzata per l’agricoltura
convenzionale (0,9%).

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