Leggo che secondo questa direttiva è possibile per il consumatore richiedere all'azienda le seguenti informazioni:
1 elenco degli ingredienti qualitativi. Gli ingredienti sono elencati utilizzando le loro denominazioni internazionali armonizzate per l’etichettatura degli ingredienti (INCI) – così come compaiono sulla confezione dei prodotti. (Nel caso di piccoli prodotti, questo elenco può essere contenuto in una nota allegata al prodotto o resa disponibile nel punto di vendita vicino al prodotto).
2 dichiarazione quantitativa di determinati ingredienti (vale a dire quelli coperti dalla Direttiva 67/548/CEE)
3 informazioni sui dati esistenti relativamente agli effetti indesiderabili sulla salute umana risultanti dall’uso del prodotto cosmetico.
Il punto 1 riguarda l'inci e quindi ok, dev'essere sulla confezione o sull'etichetta.
Il punto 2 cosa vuol dire esattamente? che io posso andare da Nivea e chiedergli "scusa, posso sapere quanto Q10 esattamente è contenuto in questa crema"?
Il punto 3 vuol dire che posso andare da L'Oreal e dire "scusate, mi fate leggere i dati relativi al paraffinum liquidum"?
Comunque, per tutti: qui c'è l'elenco delle aziende cosmetiche operanti in U.E. a cui si possono rivolgere domande su specifici prodotti:
http://www.european-cosmetics.info
Direttiva sui Cosmetici (76/768/CEE)
Moderatore: Erica Congiu
-
Fabrizio Zago
Cara Barbara3,
la Direttiva sui Cosmetici (76/768/CEE) è la mamma di tutte le Leggi nazionali e poi comunitarie che si occupano di cosmetici.
Vorrei farti notare che la prima legge italiana che risponde a questa direttiva è del 1986, cioè ci abbiamo messo un bel 10 anni a recepire la direttiva stessa.
seconda cosa: quando si sente dire "VII modifica alla direttiva" ci si riferisce proprio a questa direttiva (a dir il vero ci sono stati dei passaggi intermedi che hanno azzerato il numero, ma il principio rimane valido).
Infine i punti che hai citato tu: 1, 2 e 3, in realtà sono la base su cui si basa uno dei capi saldi della cosmesi e cioè il "Dossier tossicologico". In tale documento infatti si devono trovare:
1 elenco degli ingredienti qualitativi. Gli ingredienti sono elencati utilizzando le loro denominazioni internazionali armonizzate per l’etichettatura degli ingredienti (INCI) – così come compaiono sulla confezione dei prodotti.
2 dichiarazione quantitativa di determinati ingredienti (vale a dire quelli coperti dalla Direttiva 67/548/CEE)
3 informazioni sui dati esistenti relativamente agli effetti indesiderabili sulla salute umana risultanti dall’uso del prodotto cosmetico.
E' tutto quà.
Ciao
Fabrizio
la Direttiva sui Cosmetici (76/768/CEE) è la mamma di tutte le Leggi nazionali e poi comunitarie che si occupano di cosmetici.
Vorrei farti notare che la prima legge italiana che risponde a questa direttiva è del 1986, cioè ci abbiamo messo un bel 10 anni a recepire la direttiva stessa.
seconda cosa: quando si sente dire "VII modifica alla direttiva" ci si riferisce proprio a questa direttiva (a dir il vero ci sono stati dei passaggi intermedi che hanno azzerato il numero, ma il principio rimane valido).
Infine i punti che hai citato tu: 1, 2 e 3, in realtà sono la base su cui si basa uno dei capi saldi della cosmesi e cioè il "Dossier tossicologico". In tale documento infatti si devono trovare:
1 elenco degli ingredienti qualitativi. Gli ingredienti sono elencati utilizzando le loro denominazioni internazionali armonizzate per l’etichettatura degli ingredienti (INCI) – così come compaiono sulla confezione dei prodotti.
2 dichiarazione quantitativa di determinati ingredienti (vale a dire quelli coperti dalla Direttiva 67/548/CEE)
3 informazioni sui dati esistenti relativamente agli effetti indesiderabili sulla salute umana risultanti dall’uso del prodotto cosmetico.
E' tutto quà.
Ciao
Fabrizio
-
Fabrizio Zago
Cara Barbara3,
l'unica cosa chiara della Norma è che il dossier tossicologico cosmetico NON è di pubblico dominio. Solamente le autorità competenti lo possono visionare, non possono portarselo via, non possono farsi delle copie.
Il dossier deve essere tenuto a disposizione o nella sede dell'impresa o presso un altro luogo che deve comunque essere comunicato al Ministero.
Ma di renderlo pubblico non se ne parla nemmeno, occorre che succeda un gran problema ed allora le autorità competenti arrivano a leggerselo.
Ciao
Fabrizio
l'unica cosa chiara della Norma è che il dossier tossicologico cosmetico NON è di pubblico dominio. Solamente le autorità competenti lo possono visionare, non possono portarselo via, non possono farsi delle copie.
Il dossier deve essere tenuto a disposizione o nella sede dell'impresa o presso un altro luogo che deve comunque essere comunicato al Ministero.
Ma di renderlo pubblico non se ne parla nemmeno, occorre che succeda un gran problema ed allora le autorità competenti arrivano a leggerselo.
Ciao
Fabrizio
dal sito che ho riportato sopra:
I prodotti cosmetici immessi sul mercato della Comunità Europea sono regolamentati dalla Direttiva sui Cosmetici (76/768/CEE). Ulteriori dettagli su questa legislazione sono disponibili sul sito web di Colipa (http://www.colipa.com). Colipa fornisce anche collegamenti con il sito web della Commissione Europea e con il testo integrale della Direttiva sui Cosmetici.
A decorrere dall’11 settembre 2004, i membri del pubblico saranno in grado di richiedere alle aziende cosmetiche specifiche informazioni su un prodotto cosmetico. Le informazioni accessibili comprendono:
*
elenco degli ingredienti qualitativi. Gli ingredienti sono elencati utilizzando le loro denominazioni internazionali armonizzate per l’etichettatura degli ingredienti (INCI) – così come compaiono sulla confezione dei prodotti. (Nel caso di piccoli prodotti, questo elenco può essere contenuto in una nota allegata al prodotto o resa disponibile nel punto di vendita vicino al prodotto).
*
dichiarazione quantitativa di determinati ingredienti (vale a dire quelli coperti dalla Direttiva 67/548/CEE)
*
informazioni sui dati esistenti relativamente agli effetti indesiderabili sulla salute umana risultanti dall’uso del prodotto cosmetico.
La Norvegia e la Svizzera, in quanto membri dello SEE/EFTA, dovrebbero implementare legislazioni nazionali equivalenti nel 2005.
La presentazione di indirizzi per la Norvegia e la Svizzera è attualmente facoltativa in quanto la legislazione nazionale equivalente deve essere ancora adottata in questi paesi.
Lo scopo di questo elenco è quello di consentirvi, come membro del pubblico, di contattare facilmente le aziende fornendo i dettagli appropriati.
Ogni azienda avrà implementato le proprie procedure per rispondere alle vostre domande. Questo può prevedere l’indicazione di recapiti postali, numeri telefonici, indirizzi di siti web, numeri di fax o indirizzi e-mail. Non tutte le aziende offriranno tutti questi canali di acceso ed alcune società avranno punti di contatto differenti in diverse nazioni.
Un’azienda potrà chiedervi di fornire ulteriori dettagli sul prodotto cosmetico in merito al quale avete richiesto informazioni. Questo accade in quanto le aziende spesso commercializzano prodotti simili e devono assicurarsi che vi vengano fornite le informazioni giuste per il prodotto specifico al quale siete interessati.
Se l’azienda non è riportata in questo elenco, avrete l’opzione di scrivere all’azienda in questione agli indirizzi riportati sulla confezione.
In aggiunta ai contatti delle aziende cosmetiche, questo elenco fornisce anche dettagli per contattare le autorità normative responsabili per i prodotti cosmetici in ogni Stato Membro. Potete contattare l’autorità normativa nella vostra nazione per questioni riguardanti i requisiti generali della direttiva sui cosmetici e l’implementazione di questo requisito di Accesso Pubblico specifico. Si noti che né le autorità né Colipa dispongono di informazioni sui singoli prodotti cosmetici; questi dati sono disponibili soltanto direttamente dalle aziende.
Oltre alle informazioni sulle aziende cosmetiche il seguente elenco vi fornisce i contatti dettagliati di:
*
l'associazione nazionale rappresentante dell'industria cosmetica nel vostro paese,
*
l'autorità nazionale competente.
Potete contattare la vostra associazione nazionale se avete bisogno di informazioni di carattere generale riguardanti:
*
le principali disposizioni sui prodotti cosmetici,
*
la procedura sequita per valutare tutti i prodotti cosmetici al fine di garantirne la sicurezza.
In caso di una mancata risposta del produttore (o se la risposta risulta insoddisfacente), potete contattare l'autorità nazionale competente del vostro paese.
Si noti che né le autorità, né Colipa, né le associazioni nazionali dispongono di informazioni sui singoli prodotti cosmetici.
Di conseguenza, se avete bisogno di ottenere ulteriori informazioni relative ad un prodotto cosmetico specifico, siete pregati di contattare direttamente il produttore.
I prodotti cosmetici immessi sul mercato della Comunità Europea sono regolamentati dalla Direttiva sui Cosmetici (76/768/CEE). Ulteriori dettagli su questa legislazione sono disponibili sul sito web di Colipa (http://www.colipa.com). Colipa fornisce anche collegamenti con il sito web della Commissione Europea e con il testo integrale della Direttiva sui Cosmetici.
A decorrere dall’11 settembre 2004, i membri del pubblico saranno in grado di richiedere alle aziende cosmetiche specifiche informazioni su un prodotto cosmetico. Le informazioni accessibili comprendono:
*
elenco degli ingredienti qualitativi. Gli ingredienti sono elencati utilizzando le loro denominazioni internazionali armonizzate per l’etichettatura degli ingredienti (INCI) – così come compaiono sulla confezione dei prodotti. (Nel caso di piccoli prodotti, questo elenco può essere contenuto in una nota allegata al prodotto o resa disponibile nel punto di vendita vicino al prodotto).
*
dichiarazione quantitativa di determinati ingredienti (vale a dire quelli coperti dalla Direttiva 67/548/CEE)
*
informazioni sui dati esistenti relativamente agli effetti indesiderabili sulla salute umana risultanti dall’uso del prodotto cosmetico.
La Norvegia e la Svizzera, in quanto membri dello SEE/EFTA, dovrebbero implementare legislazioni nazionali equivalenti nel 2005.
La presentazione di indirizzi per la Norvegia e la Svizzera è attualmente facoltativa in quanto la legislazione nazionale equivalente deve essere ancora adottata in questi paesi.
Lo scopo di questo elenco è quello di consentirvi, come membro del pubblico, di contattare facilmente le aziende fornendo i dettagli appropriati.
Ogni azienda avrà implementato le proprie procedure per rispondere alle vostre domande. Questo può prevedere l’indicazione di recapiti postali, numeri telefonici, indirizzi di siti web, numeri di fax o indirizzi e-mail. Non tutte le aziende offriranno tutti questi canali di acceso ed alcune società avranno punti di contatto differenti in diverse nazioni.
Un’azienda potrà chiedervi di fornire ulteriori dettagli sul prodotto cosmetico in merito al quale avete richiesto informazioni. Questo accade in quanto le aziende spesso commercializzano prodotti simili e devono assicurarsi che vi vengano fornite le informazioni giuste per il prodotto specifico al quale siete interessati.
Se l’azienda non è riportata in questo elenco, avrete l’opzione di scrivere all’azienda in questione agli indirizzi riportati sulla confezione.
In aggiunta ai contatti delle aziende cosmetiche, questo elenco fornisce anche dettagli per contattare le autorità normative responsabili per i prodotti cosmetici in ogni Stato Membro. Potete contattare l’autorità normativa nella vostra nazione per questioni riguardanti i requisiti generali della direttiva sui cosmetici e l’implementazione di questo requisito di Accesso Pubblico specifico. Si noti che né le autorità né Colipa dispongono di informazioni sui singoli prodotti cosmetici; questi dati sono disponibili soltanto direttamente dalle aziende.
Oltre alle informazioni sulle aziende cosmetiche il seguente elenco vi fornisce i contatti dettagliati di:
*
l'associazione nazionale rappresentante dell'industria cosmetica nel vostro paese,
*
l'autorità nazionale competente.
Potete contattare la vostra associazione nazionale se avete bisogno di informazioni di carattere generale riguardanti:
*
le principali disposizioni sui prodotti cosmetici,
*
la procedura sequita per valutare tutti i prodotti cosmetici al fine di garantirne la sicurezza.
In caso di una mancata risposta del produttore (o se la risposta risulta insoddisfacente), potete contattare l'autorità nazionale competente del vostro paese.
Si noti che né le autorità, né Colipa, né le associazioni nazionali dispongono di informazioni sui singoli prodotti cosmetici.
Di conseguenza, se avete bisogno di ottenere ulteriori informazioni relative ad un prodotto cosmetico specifico, siete pregati di contattare direttamente il produttore.