Vi riporto un articolo in cui si fa un sunto della situazione.
Alcune cose non sono nuove a "noi" spignattatori et simili che girano da queste parti
Se ci sono imprecisioni o altro , prego di farle notare.
Grazie
Utilizzo degli olii essenziali nei prodotti cosmetici
[riferito da Arila Pochet. Les huiles essentielles dans les produits cosmétiques. VIGILANCES- Bullettin de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, (2004,) n°19]
Nel bollettino n°19 del febbraio 2004, l’Agenzia francese per la sicurezza dei prodotti della salute (Agence française de securité des produits de santè, Afssaps) ha pubblicato un avviso inerente l’utilizzo degli olii essenziali nei prodotti cosmetici. Mediante tale avviso l’Afssaps ricorda che la direttiva 76/768/CE, relativa ai prodotti cosmetici, non prevede una specifica regolamentazione per gli olii essenziali. Tuttavia alcuni olii essenziali sono iscritti nell’allegato II della direttiva (elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici), come ad esempio l’olio essenziale di “Juniperus Sabina”. Inoltre, il VII emendamento di questa direttiva(1), pubblicato nel marzo 2003, introduce nell’allegato III(2) 26 sostanze chimiche profumate considerate allergizzanti. L’emendamento stabilisce, inoltre, che queste sostanze, se presenti nel prodotto cosmetico in quantità al di sopra di un determinato valore, dovranno essere chiaramente indicate sull’etichetta del prodotto stesso al posto del termine generico “profumo”, previsto dalla regolamentazione delle sostanze profumate. Alcuni olii essenziali possono contenere alcune di queste 26 sostanze (come per esempio l’eugenolo).
Questo provvedimento è stato, tuttavia, oggetto di contestazioni in quanto per alcuni industriali questi oli essenziali, in quanto sostanze naturali, non sarebbero allergizzanti. Per questo motivo l’Afssaps è stata sollecitata dalla Direzione Generale della Sanità (DGS) ad approfondire questo aspetto allo scopo di verificare la pertinenza degli argomenti presi in esame.
Tenuto conto della presenza sempre più frequente di questi olii nei prodotti cosmetici, della mancanza di una specifica regolamentazione e della problematica sollevata dalla disposizione del settimo emendamento, la Commissione di Cosmetologia si è mostrata favorevole all’organizzazione di un gruppo di lavoro “ad-hoc” per la valutazione del rischio legato all’utilizzo degli olii essenziali in cosmetologia. Gli obiettivi di questo gruppo, costituito da esperti ed industriali, saranno quelli di:
elaborare delle raccomadazioni per un uso corretto degli olii essenziali nei prodotti cosmetici.
creare, se necessario, un elenco di componenti potenzialmente tossici.
elencare i composti che per la loro attività farmacologica non possono essere impiegati nei prodotti cosmetici.
organizzare un elenco degli olii essenziali che possono essere presenti nei cosmetici.
Il Parlamento Europeo, in accordo con il Consiglio dell’Unione Europea ha modificato, mediante la Direttiva 2003/15/CE del 27 febbraio 2003, alcuni allegati della precedente direttiva 76/768 CEE del 27 luglio 1976 riguardanti la legislazione dei prodotti cosmetici.
In primo luogo questo emendamento ha definito nuove regole per l’utilizzo degli animali a fini sperimentali nella Comunità Europea. E’ stato, infatti, stabilito che gli esperimenti sugli animali devono essere progressivamente sostituiti da metodi alternativi e scientificamente validi. Esso, in particolare, vieta l’immissione sul mercato di prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di una sperimentazione animale con un metodo diverso dal metodo convalidato e adottato a livello europeo. L’emendamento prevede, inoltre, che il fabbricante o il responsabile dell’immissione del prodotto cosmetico sul mercato comunitario possano indicare sulla confezione o sul foglio di istruzioni che il prodotto è stato ottenuto senza far ricorso alla sperimentazione animale. Esso, inoltre, limita ad un periodo massimo di 10 anni, dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/15/CE, la realizzazione di esperimenti relativi alla tossicità riproduttiva e alla tossicinetica, per i quali non sono ancora in studio metodi alternativi. Si può avere una deroga solo nel caso in cui venga dimostrata la necessità, per la salute umana, di effettuare esperimenti sugli animali. In questo caso la deroga deve essere supportata da un protocollo di ricerca dettagliato. In secondo luogo questo emendamento vieta l’utilizzo nei prodotti cosmetici di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione
In più esso prevede che le sostanze aromatiche non possano più essere indicate sulla confezione con il termine generico “profumo”, ma il nome della sostanza, quando superino specifiche concentrazioni.
Infine l’emendamento stabilisce che ogni anno la Commissione Europea deve presentare al Parlamento Europeo e al Consiglio una relazione sui progressi realizzati circa la convalida e la legalizzazione di metodi alternativi alla sperimentazione animale. In particolare la relazione deve contenere dati precisi sul numero e sul tipo di sperimentazioni relative ai prodotti cosmetici effettuate sugli animali.