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da fermacell » mer giu 11, 2008 5:54 pm
Preso atto che "da noi non c'è niente di certo"....è più che sufficiente seguire le indicazioni del buon robrossi....
Per completare il panorama di come le idee siano tante e ben confuse, e pure in riferimento al fatto che chiccolina abita in Piemonte aggiungo questo:
In attesa dei decreti attuativi del Dlgs 311/06 ..... ogni regione si sta organizzando come meglio crede... salvo poi dover rivedere la legislazione regionale allorquando i decreti attuativi del dlgs 311/06 potranno determinare criteri diversi più di un certo valore rispetto quelli in vigore nelle regioni..... So che non è chiaro ma è quello che ci sto capendo io....
La regione Piemonte, solertemente, ha fatto una legge (la 13 del 28 maggio 2007) che recepisce criteri/norme/valori, etc.. in parte o interamente previsti nel Dlgs 311/06....:
in particolare:
- all'articolo 2 coma 3 è previsto che agli edifici di nuova costruzione si applica la certificazione energetica.
- all'articolo 5 comma 1 è previsto che ogni edificio di nuova costruzione è dotato, a cura del costruttore, di attestato di certificazione energetica.
- all'articolo 5 comma 9 è previsto che l'attestato di certificazione energetica (conforme al modello approvato dalla Giunta regionale come previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera d) riporta i valori indicati per le prestazioni energetiche dell'edificio, nonché una valutazione del sistema di produzione e utilizzo dell'energia.
Solo che.... l'articolo 21 comma 1 dice che la Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delibera:
la metodologia di calcolo, i requisiti minimi prestazionali degli edifici e le prescrizioni specifiche, sulla base del quadro generale per il calcolo del rendimento energetico riportato nell'allegato di cui alla dir. 2002/91/CE, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2;i valori limite di riferimento per determinare il fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'edificio, ai sensi dell'articolo 4, comma 1;i valori limite che non possono essere superati dal rapporto di cui all'articolo 4, comma 3;il modello dell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 5, comma 9.
E per finire:
all'articolo 23, comma 1 lettera a è previsto che fino alla data di pubblicazione del provvedimento amministrativo di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a si (cioè quel provvedimento che sarebbe dovuto essere emanato entro un anno dall'entrata in vigore della legge) per il calcolo delle prestazioni energetiche, si applica la metodologia prevista dalle norme UNI in vigore.
Considerazioni:
Se la Giunta Regionale non ha ancora provveduto (così come previsto dall'art. 21 comma 1) ad emanare il provvedimento amministrativo (Delibera di Giunta) la legge regionale è priva - limitatamente e nei termini su indicati - di efficacia. E qui la soluzione è abbastanza semplice: basta chiedere all'Assessorato Regionale dell'edilizia o in segreteria della Giunta Regionale se questo benedetto provvedimento sia stato per caso emanato o meno...
Fin tanto che non vengono emanati i decreti attuativi pure il Dlgs 311/06 - limitatamente e nei termini indicati nello stesso Dlgs - è privo di pratica applicazione normativo/amministrativa.
Questo è quel meno di poco che sono riuscito a capire io.... facilmente potrò aver detto qualche simpatica asinata che sarà censurata da chi ne sa di più.... ma di certo questo sistema all'italiana di fare leggi e poi rimandare all'infinito le norme attuative non aiuta noi mortali e semplici cittadini a capirci qualcosa.
Ciao!