D.lgs 311/06

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chiccolina
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D.lgs 311/06

Messaggio da chiccolina » mer giu 11, 2008 2:17 pm

gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di Massa Superficiale delle pareti opache previste….(230kg/mq).., possono essere raggiunti, in alternativa, con l’utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell’andamento dell’irraggiamento solare. In tal caso deve essere prodotta una adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attesti l’equivalenza con le predette disposizioni.”
HELP!!!
da cosa è composta 'l'adeguata documentazione' ? ed in che modo si attesta 'l'equivalenza....'
:roll: se qualcuno potesse dirmi come ha risolto questo arcano....

grazie a tutti quanti vorranno intervenire :)

dopo l'inserimento di questo topic, ho avuto modo di rileggere gli interventi in 'casa tradizionale' che affrontavano l'argomento. a distanza di un mese e mezzo è cambiata qualcosa? ed i decreti attuativi ? io vorrei costruire a fine anno e non ho capito come devo regolarmi....

robrossi

Re: D.lgs 311/06

Messaggio da robrossi » mer giu 11, 2008 4:53 pm

Abbiamo già ampiamente discusso di questo argomento .
Sintetizzando la situazione attuale : premesso che è sempre meglio parlare col tuo tecnico di fiducia e soprattutto col tecnico comunale dove edificherai ...ad oggi basta la certificazione magari di un certificatore magari iscritto all'anit che la struttura (tetto incluso) ha uno sfasamento intorno alle 10 ore e tu sei apposto ... è possibile che il comune si accontenti anche di meno (oppure pretenda di più) .... allo stato attuale è così , vista la non "completezza" della norma !
Di norma e se ti impunti devono accettare anche la certificazione del certificatore e stare zitti .

Ciao
Roby

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fermacell
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Re: D.lgs 311/06

Messaggio da fermacell » mer giu 11, 2008 5:54 pm

Preso atto che "da noi non c'è niente di certo"....è più che sufficiente seguire le indicazioni del buon robrossi....
Per completare il panorama di come le idee siano tante e ben confuse, e pure in riferimento al fatto che chiccolina abita in Piemonte aggiungo questo:
In attesa dei decreti attuativi del Dlgs 311/06 ..... ogni regione si sta organizzando come meglio crede... salvo poi dover rivedere la legislazione regionale allorquando i decreti attuativi del dlgs 311/06 potranno determinare criteri diversi più di un certo valore rispetto quelli in vigore nelle regioni..... So che non è chiaro ma è quello che ci sto capendo io....
La regione Piemonte, solertemente, ha fatto una legge (la 13 del 28 maggio 2007) che recepisce criteri/norme/valori, etc.. in parte o interamente previsti nel Dlgs 311/06....:
in particolare:
- all'articolo 2 coma 3 è previsto che agli edifici di nuova costruzione si applica la certificazione energetica.
- all'articolo 5 comma 1 è previsto che ogni edificio di nuova costruzione è dotato, a cura del costruttore, di attestato di certificazione energetica.
- all'articolo 5 comma 9 è previsto che l'attestato di certificazione energetica (conforme al modello approvato dalla Giunta regionale come previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera d) riporta i valori indicati per le prestazioni energetiche dell'edificio, nonché una valutazione del sistema di produzione e utilizzo dell'energia.
Solo che.... l'articolo 21 comma 1 dice che la Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delibera:
la metodologia di calcolo, i requisiti minimi prestazionali degli edifici e le prescrizioni specifiche, sulla base del quadro generale per il calcolo del rendimento energetico riportato nell'allegato di cui alla dir. 2002/91/CE, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2;i valori limite di riferimento per determinare il fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'edificio, ai sensi dell'articolo 4, comma 1;i valori limite che non possono essere superati dal rapporto di cui all'articolo 4, comma 3;il modello dell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 5, comma 9.
E per finire:
all'articolo 23, comma 1 lettera a è previsto che fino alla data di pubblicazione del provvedimento amministrativo di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a si (cioè quel provvedimento che sarebbe dovuto essere emanato entro un anno dall'entrata in vigore della legge) per il calcolo delle prestazioni energetiche, si applica la metodologia prevista dalle norme UNI in vigore.
Considerazioni:
Se la Giunta Regionale non ha ancora provveduto (così come previsto dall'art. 21 comma 1) ad emanare il provvedimento amministrativo (Delibera di Giunta) la legge regionale è priva - limitatamente e nei termini su indicati - di efficacia. E qui la soluzione è abbastanza semplice: basta chiedere all'Assessorato Regionale dell'edilizia o in segreteria della Giunta Regionale se questo benedetto provvedimento sia stato per caso emanato o meno...
Fin tanto che non vengono emanati i decreti attuativi pure il Dlgs 311/06 - limitatamente e nei termini indicati nello stesso Dlgs - è privo di pratica applicazione normativo/amministrativa.
Questo è quel meno di poco che sono riuscito a capire io.... facilmente potrò aver detto qualche simpatica asinata che sarà censurata da chi ne sa di più.... ma di certo questo sistema all'italiana di fare leggi e poi rimandare all'infinito le norme attuative non aiuta noi mortali e semplici cittadini a capirci qualcosa.
Ciao!

ciccetta
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Re: D.lgs 311/06

Messaggio da ciccetta » gio giu 12, 2008 8:56 am

...grazie fermacell....
sto diventando matta a districarmi in tutte le leggi :? ....quando sarò vicina alla costruzione andrò in regione, poi provincia e comune a rompere le cosiddette a qualche povero impiegato finchè non avrò info precise :D :D

robrossi

Re: D.lgs 311/06

Messaggio da robrossi » gio giu 12, 2008 11:35 am

In regione ed in provincia butti via il tempo (secondo me) .... vai in comune e basta ... anzi ... manda il tuo architetto/geometra/ingegnere .... vedrai che la cosa è molto meno complicata di quello che credi .
Ti ho scritto quello che devi fare, te lo confermerà anche il tuo professionista . .... altrimenti se e hai tempo da buttare fatti un giro per uffici, ma vedrai che è solo tempo sprecato ! Quando poi ti rivolgerai al professionista ti dirà : "lascia stare ci penso io, è burocrazia" .
Ultima cosa : hai almeno verificato che il terreno dove costruirai sia in una provincia in cui serva questa documentazione aggiuntiva ?
Non in tutte le province è necessario ... e quindi ti saresti già preoccupata per nulla .
Ciao e abbi fede, non sono cose complicate ....
Roby

alessandrozugaro
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Re: D.lgs 311/06

Messaggio da alessandrozugaro » mar giu 24, 2008 9:21 am

Ciao a tutti, non so se è una ripetizione di ciò che è stato scritto fin qui, ma non vi ho seguito molto ultimamente!
Ci provo lo stesso e riporto di seguito ciò che ho capito dalla lettura del decreto.
Il Dlgs 311 ci obbliga ad una certa massa superficiale delle pareti opache per ottenere degli effetti positivi nelle zone climatiche con valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, maggiore od uguale a 290 W/mq.
Questi effetti positivi possono essere raggiunti, in alternativa, ed è il nostro caso, con l'utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare.
Per poter utilizzare l'alternativa citata nel disposto di legge, occorre fissare in modo chiaro la metodologia da adottare per dimostrare l'equivalenza tra la soluzione di riferimento (230K/mq) e quella di strutture più leggere. In quest'ottica la trsmittanza termica periodica riferita ad un periodo di 24 ore, rappresenta un indice idoneo in quanto, così ho letto, è:
il parametro di riferimento introdotta dalla norma UNI EN ISO 13786;
il parametro già utilizzato nella norma UNI 10375 per il calcolo della temperatura estiva egli ambienti climatizzati;
il parametro che permette di scegliere tra la possibilità di agire sia sull'isolamento sia sulla massa.
Per concludere: in estate, gli effetti positivi ottenuti con strutture aventi massa sup. maggiore od uguale 230 Kg/mq e valore di trasmittanza inferiore od uguale a quella di legge, possono essere raggiunti con l'utilizzo di tecnologie e materiali innovativi, se le soluzioni a confronto hanno lo stesso valore della trasmittanza termica periodica.
ciao, a presto.
Alessandro

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