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pdl: dal rapporto LAV 2004

Inviato: mar ago 21, 2007 12:13 pm
da AlanAdler
Leggendo il rapporto LAV 2004 "La vivisezione in Italia regione per regione", dove è stata condotta un'indagine in Italia al fine di avere dei dati quanto più attendibili possibile riguardo la sperimentazione in Italia (numero e collocazione dei laboratori, degli allevamenti, numero di animali usati, tipologie di esperimenti ecc) emerge chiara anche la situazione riguardo all'attuale 116/92.
In risposta alle critiche degli oppositori alla pdl, che accusano la stessa di essere peggiorativa in quanto agevolerebbe i vivisettori nell'avere i permessi su tipi particolari di esperimenti, come quelli condotti su cani gatti e scimmie o senza l'uso di anestesia - e altre critiche varie - possiamo trovare nel dossier della LAV alcune utili indicazioni a capire quale sia la situazione oggi e se la pdl sia da ritenersi peggiorativa/migliorativa.

Il dossier completo è questo: http://www.lav.lombardia.it/media/downl ... ezione.pdf

"Se nei primi articoli il Decreto Legislativo vieta la sperimentazione su cani, gatti e scimmie,
l’impiego di animali a scopi didattici e la possibilità di eseguire esperimenti senza l’uso dell’anestesia,
successivamente nell’articolato questi divieti si trasformano in disposizioni derogatorie, rendendo di fatto
possibile effettuare tali esperimenti.
Da un punto di vista amministrativo, esistono quindi due categorie di esperimenti:
– quelli regolati da un regime autorizzativo, per cui è necessaria un’autorizzazione apposita concessa
in deroga, applicato nei casi citati sopra;
– quelli in regime comunicativo, per i quali il ricercatore responsabile deve semplicemente comunicare
all’autorità competente (Ministero della Salute) l’intenzione allo svolgimento del progetto di ricerca,
senza però dover inviare richiesta di autorizzazione specifica.


[…]a fronte di una ufficiale diminuzione del numero degli animali utilizzati,
secondo i dati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, aumentano le sofferenze, ovvero le procedure sperimentali
condotte senza anestesia.


[…]Segue un’indagine sul resto delle procedure sperimentali, che rappresentano circa l’80% del totale, ovvero
quelle condotte in autocertificazione, senza il bisogno di una autorizzazione
[…].

[…]Questa carenza di trasparenza nell’accesso ai dati, rappresenta, in effetti, uno degli elementi negativi
del D. Lgs. 116 sulla vivisezione: la maggior parte degli esperimenti vengono infatti condotti in regime
di autocertificazione, con conseguente ampio margine di azione non controllabile. Il ricercatore, ad
esempio, può decidere autonomamente se un tipo di esperimento sia meno traumatico dell’anestesia
stessa, e in tal caso sceglierà di non praticarla; ad esclusione di alcuni tipi di procedure palesemente invasivi
ed invalidanti, in molte altre situazioni si potrebbe verificare il caso che per procedure simili qualcuno,
a propria discrezione, chiederà l’autorizzazione in deroga per non utilizzare l’anestesia, qualcun
altro no, senza alcun controllo da parte di terzi.

L’analisi dei protocolli in nostro possesso conferma questo fatto: per procedure praticamente identiche
tra loro qualcuno richiede l’autorizzazione in deroga, qualcuno no; in certi casi, quando si barra la casella
dell’utilizzo di anestesia, poi sotto si postilla che l’anestesia verrà impiegata solo per certe fasi ben
precise della procedura; in questo modo si elude la richiesta di autorizzazione che allungherebbe ed
appesantirebbe la burocrazia, ma che allo stesso tempo ha anche il compito di vigilare su quanto accade.

[…]si riporta il fac-simile1 da allegare al protocollo inviato al Ministero: “Tra le specifiche si deve presentare una dichiarazione
ai sensi dell’art 4, ovvero giustificare il motivo del ricorso ad una certa specie e la necessità dell’esperimento,
dimostrando l’assenza di metodi alternativi all’impiego di animali.”
Non uno delle centinaia di protocolli esaminati riporta in maniera argomentata e circostanziata tale tipo
di giustificazioni, spesso si motiva il ricorso ad una certa specie semplicemente affermando che “è quella
più frequentemente utilizzata per quel tipo di esperimenti”,
non è di certo una spiegazione seria ne’
scientificamente valida[...].

[...]In base alla circolare esplicativa (cfr paragrafo precedente), la sperimentazione animale può procedere
se si dimostra “l’assenza di metodi alternativi all’impiego di animali” .
Nei protocolli analizzati dalla LAV si è evidenziata la prassi, per i ricercatori, di liquidare il problema ricorrendo
alla semplice locuzione “non è possibile ricorrere a metodi alternativi”, senza ulteriori specifiche
e spiegazioni.
"