Ciao a tutti,
non riesco a capire con certezze se è possibile oppure no vendere i prodotti sfusi quali cosmetici della Biolù o della greenatural o altri, non in forma selfservice ma in forma servito dal negozioante
la legge 713/86 articolo 10 definisce chiaramente che:
1. La produzione ed il confezionamento dei prodotti cosmetici devono essere effettuati in officine con
locali ed attrezzature igienicamente idonei allo scopo e sotto la direzione tecnica di un laureato in chimica, in
chimica industriale, in chimica e farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutica, in ingegneria chimica, in
farmacia, in scienze biologiche, iscritto al relativo albo professionale o in possesso del titolo di equivalente
disciplina universitaria di un paese della Comunità economica europea, con cui viga regime di reciprocità.
nel nuovo regolamento CE 1223/2009 entrato in vigore l' 11/07/2013 non ho trovato nessuna indicazione in merito
Effettivamente non si parla di vendita sfusa ma di confezionamento
se per esempio prendiamo il formaggio, è confezionato quando lo prendo nel banco frigo e ben sigillato, incartato quando viene venduto al banco tagliando la quantità richiesta dal cliente, poi esiste il preincartato
quindi mi sorge il dubbio che sia veritiero che vendere cosmetici sfusi sia possibile purchè il contenitore venga riempito all'atto della vendita
Cosmetici Sfusi
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Re: Cosmetici Sfusi
Ciao claudioace,
la risposta è definitivamente NO! I cosmetici non possono essere venduti col sistema self service.
Con la vecchia Legge 713/86 è impossibile salvo che a fare il confezionamento sia una persona con i titoli previsti, quindi una farmacia potrebbe rientrare. Ma con i nuovo regolamento 1223/2009 è proprio impossibile perché se è vero che non c'è un passaggio esplicito su questo tema è altrettanto vero che si dice questo:
Articolo 8
Buone pratiche di fabbricazione
1.Nella fabbricazione di prodotti cosmetici sono rispettate le buone pratiche di fabbricazione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1.
2.Qualora la fabbricazione avvenga conformemente alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presume il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione.
In sostanza la preparazione ed il confezionamento devo avvenire in ambienti adatti e seguendo delle procedure codificate e particolarmente restrittive.
In un normale negozio si potrà mai rispettare queste regole? Impossibile. Quindi chi propone cosmetici self service lo fa contravvenendo la Legge vigente. Non sono un legale e dunque questo è il mio personale pensiero ma mi piacerebbe che qualche NAS o qualche dirigente del Ministero si esprimesse chiaramente a questo proposito.
Ciao
Fabrizio
la risposta è definitivamente NO! I cosmetici non possono essere venduti col sistema self service.
Con la vecchia Legge 713/86 è impossibile salvo che a fare il confezionamento sia una persona con i titoli previsti, quindi una farmacia potrebbe rientrare. Ma con i nuovo regolamento 1223/2009 è proprio impossibile perché se è vero che non c'è un passaggio esplicito su questo tema è altrettanto vero che si dice questo:
Articolo 8
Buone pratiche di fabbricazione
1.Nella fabbricazione di prodotti cosmetici sono rispettate le buone pratiche di fabbricazione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1.
2.Qualora la fabbricazione avvenga conformemente alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presume il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione.
In sostanza la preparazione ed il confezionamento devo avvenire in ambienti adatti e seguendo delle procedure codificate e particolarmente restrittive.
In un normale negozio si potrà mai rispettare queste regole? Impossibile. Quindi chi propone cosmetici self service lo fa contravvenendo la Legge vigente. Non sono un legale e dunque questo è il mio personale pensiero ma mi piacerebbe che qualche NAS o qualche dirigente del Ministero si esprimesse chiaramente a questo proposito.
Ciao
Fabrizio
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Re: Cosmetici Sfusi
Ciao Fabrizio grazie per la tempestiva risposta
Oggi ho provato a chiedere a chi si occupa dell'haccp
la legge è sempre difficile da interpretare
nella vendita di prodotti sfusi non si parla mai di confezionamento ma sempre solo di incarto, i prodotti sfusi possono essere venduti solamente incartati in contenitori facilemnte apribili e non sigillati, il macellaio, per esempio, che vende la carne non la confezione ma la incarta, deve rispettare tuttte le norme igenico sanitarie ma non è tenuto ad avere un locale idoneo per il confezionamento che ha caratteristihe diverse da quelle che si trovano dietro al bancone, anche la prassi del sottovuoto può essere svolta ma solo all'atto della vendita inteso come servizio, questo forse perchè una volto confezionato il prodotto può essere più soggetto a alterazioni difficilmente riconoscibili.
Quello che mi da il dubbio è il fatto che si possa sostenere che un cosmetico sfuso sia incartato e non confezionato, in questo caso la legge non si pronuncia, rimane l'obbligo di informare il cliente della composizione e provenienza del prodotto
mi farebbe piacere ciarire bene questo aspetto
proverò anche a sentire l' asl e se necessario i nas
chi produce il prodotto dice che puoi venderlo senza problemi, ma poi la multa la fanno al negoziante e non al produttore
Oggi ho provato a chiedere a chi si occupa dell'haccp
la legge è sempre difficile da interpretare
nella vendita di prodotti sfusi non si parla mai di confezionamento ma sempre solo di incarto, i prodotti sfusi possono essere venduti solamente incartati in contenitori facilemnte apribili e non sigillati, il macellaio, per esempio, che vende la carne non la confezione ma la incarta, deve rispettare tuttte le norme igenico sanitarie ma non è tenuto ad avere un locale idoneo per il confezionamento che ha caratteristihe diverse da quelle che si trovano dietro al bancone, anche la prassi del sottovuoto può essere svolta ma solo all'atto della vendita inteso come servizio, questo forse perchè una volto confezionato il prodotto può essere più soggetto a alterazioni difficilmente riconoscibili.
Quello che mi da il dubbio è il fatto che si possa sostenere che un cosmetico sfuso sia incartato e non confezionato, in questo caso la legge non si pronuncia, rimane l'obbligo di informare il cliente della composizione e provenienza del prodotto
mi farebbe piacere ciarire bene questo aspetto
proverò anche a sentire l' asl e se necessario i nas
chi produce il prodotto dice che puoi venderlo senza problemi, ma poi la multa la fanno al negoziante e non al produttore
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Re: Cosmetici Sfusi
"chi produce il prodotto dice che puoi venderlo senza problemi"
Questo è ovvio, mica ti viene a dire che è fuori legge, no?
"ma poi la multa la fanno al negoziante e non al produttore"
Sbagliato! Dal 11 luglio scorso la multa la fanno alla "Persona Responsabile" così come viene definita dal Regolamento Europeo Cosmetici 1223/2009.
Ciao
Fabrizio
P.S. chiedi pure ai NAS e vedrai che sollevi un bel vespaio.
PP.S oggi Federchimica di questa iniziativa: "OGGETTO: Vendita di detersivi sfusi – Indagine conoscitiva del Ministero della Salute.
Quindi non solo i cosmetici sono fuori legge col sistema self service ma si comincia a dire che anche i detersivi non sono privi di problematiche. Vedi un po' tu!
Questo è ovvio, mica ti viene a dire che è fuori legge, no?
"ma poi la multa la fanno al negoziante e non al produttore"
Sbagliato! Dal 11 luglio scorso la multa la fanno alla "Persona Responsabile" così come viene definita dal Regolamento Europeo Cosmetici 1223/2009.
Ciao
Fabrizio
P.S. chiedi pure ai NAS e vedrai che sollevi un bel vespaio.
PP.S oggi Federchimica di questa iniziativa: "OGGETTO: Vendita di detersivi sfusi – Indagine conoscitiva del Ministero della Salute.
Quindi non solo i cosmetici sono fuori legge col sistema self service ma si comincia a dire che anche i detersivi non sono privi di problematiche. Vedi un po' tu!
Re: Cosmetici Sfusi
Ciao Fabrizio,
Per quanto riguarda i cosmetici sono perfettamente d'accordo, ma come si fa a vendere un prodotto che và sulla pelle alla spina? Non si contamina facilmente?
Per i detersivi penso che sia più semplice visto che comunque non vanno sulla pelle e credo non abbiano scadenza. E' giusto che i detersivi non scadono?
Per quanto riguarda i cosmetici sono perfettamente d'accordo, ma come si fa a vendere un prodotto che và sulla pelle alla spina? Non si contamina facilmente?
Per i detersivi penso che sia più semplice visto che comunque non vanno sulla pelle e credo non abbiano scadenza. E' giusto che i detersivi non scadono?
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Re: Cosmetici Sfusi
Il vero problema è che non possono essere rispettate le GMP in un negozio. Ed il rispetto delle GMP è previsto dal Regolamento 1223/2009, non si scappa. Per i detersivi il problema è leggermente diverso. La contestazione che viene fatta è precisamente questa:
"Nello specifico, alcuni sistemi di vendita, potrebbero non soddisfare l’articolo 11.2 del Regolamento Detergenti (n. 648/2004) di seguito riportato:
“Le seguenti informazioni devono figurare a caratteri leggibili, visibili ed indelebili sulla confezione con cui i detergenti sono venduti al consumatore:
a) la denominazione e il marchio commerciale del prodotto;
b) il nome o la denominazione commerciale o il marchio depositato e l'indirizzo completo con il numero telefonico del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato;
c) l'indirizzo e l'indirizzo e-mail, se disponibile, con il numero telefonico presso il quale può essere ottenuta la scheda tecnica di cui all'articolo 9, paragrafo 3..
Le stesse indicazioni devono figurare su tutti i documenti di accompagnamento dei detergenti trasportati alla rinfusa.”
Tale indicazione, secondo alcune interpretazioni legali, non verrebbe soddisfatta nei casi in cui la responsabilità dell’etichettatura venisse ceduta dal responsabile dell’immissione in commercio al rivenditore o addirittura al consumatore stesso all’atto della vendita.
Un secondo aspetto oggetto di discussione è stata la presunta impossibilità di rintracciare il prodotto attraverso questa tipologia di vendita."Ciao
Fabrizio
"Nello specifico, alcuni sistemi di vendita, potrebbero non soddisfare l’articolo 11.2 del Regolamento Detergenti (n. 648/2004) di seguito riportato:
“Le seguenti informazioni devono figurare a caratteri leggibili, visibili ed indelebili sulla confezione con cui i detergenti sono venduti al consumatore:
a) la denominazione e il marchio commerciale del prodotto;
b) il nome o la denominazione commerciale o il marchio depositato e l'indirizzo completo con il numero telefonico del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato;
c) l'indirizzo e l'indirizzo e-mail, se disponibile, con il numero telefonico presso il quale può essere ottenuta la scheda tecnica di cui all'articolo 9, paragrafo 3..
Le stesse indicazioni devono figurare su tutti i documenti di accompagnamento dei detergenti trasportati alla rinfusa.”
Tale indicazione, secondo alcune interpretazioni legali, non verrebbe soddisfatta nei casi in cui la responsabilità dell’etichettatura venisse ceduta dal responsabile dell’immissione in commercio al rivenditore o addirittura al consumatore stesso all’atto della vendita.
Un secondo aspetto oggetto di discussione è stata la presunta impossibilità di rintracciare il prodotto attraverso questa tipologia di vendita."Ciao
Fabrizio
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Re: Cosmetici Sfusi
Ok Fabrizio quando si parla di produzione e le norme di buona fabricazione citate ma la vendita sembra essere diversa, ho provato a sentire anche una associazione di categoria
Sulla gazzetta europea: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 209:it:PDF
art. 19 parag4 riporta "Per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell’acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo cui vanno indicate le informazioni di cui al paragrafo 1" sembra consentita la vendita del prodotto sfuso quindi non confezionato
inoltre
'aticolo 4 dice che Sono immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici per i quali una persona fisica o giuridica è stata designata come «persona responsabile» all’interno della Comunità parla di persona responsabile della produzione del prodotto quindi non di chi lo rivende come riportato al punto 3 per i prodotti cosmetici fabbricati all’interno della Comunità e successivamente non esportati e reimportati nella Comunità, il fabbricante stabilito all’interno della Comunità è la persona responsabile
Articolo 6 obblighi dei distributori, in breve si deve garantire il buono stoto del prodtto e la buona conservazione in pratica come per gli alimenti
Sebra che siano vendibili i cosmetici sfusi e che non ci sia nessun articolo che lo vieti, fermo restando la buona condotta di informazione e igiene
anche nella legge 713/86 in realta e consentito
articolo 8 paragrafo 9 i cosmetici venduti in stato sfuso devono essere venduti unitamente un foglio riportante le indicazioni i cui ai commi 1 2 3 e 4 anche se in questo caso era riferito più che altro ai saponi solidi anche se non specificato mi è anche stato detto che qualche dubbio poteva esserci sulla venita ma dal 11-07-2013 è consentita
Sulla gazzetta europea: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 209:it:PDF
art. 19 parag4 riporta "Per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell’acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo cui vanno indicate le informazioni di cui al paragrafo 1" sembra consentita la vendita del prodotto sfuso quindi non confezionato
inoltre
'aticolo 4 dice che Sono immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici per i quali una persona fisica o giuridica è stata designata come «persona responsabile» all’interno della Comunità parla di persona responsabile della produzione del prodotto quindi non di chi lo rivende come riportato al punto 3 per i prodotti cosmetici fabbricati all’interno della Comunità e successivamente non esportati e reimportati nella Comunità, il fabbricante stabilito all’interno della Comunità è la persona responsabile
Articolo 6 obblighi dei distributori, in breve si deve garantire il buono stoto del prodtto e la buona conservazione in pratica come per gli alimenti
Sebra che siano vendibili i cosmetici sfusi e che non ci sia nessun articolo che lo vieti, fermo restando la buona condotta di informazione e igiene
anche nella legge 713/86 in realta e consentito
articolo 8 paragrafo 9 i cosmetici venduti in stato sfuso devono essere venduti unitamente un foglio riportante le indicazioni i cui ai commi 1 2 3 e 4 anche se in questo caso era riferito più che altro ai saponi solidi anche se non specificato mi è anche stato detto che qualche dubbio poteva esserci sulla venita ma dal 11-07-2013 è consentita
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Re: Cosmetici Sfusi
Vediamo di fare un altro passo in avanti. Dunque, e sono perfettamente d'accordo con te, la Norma dice: "gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo cui vanno indicate le informazioni di cui al paragrafo 1"
Nessun stato membro ha emanato ancora questi criteri e siccome conosco bene questo mondo qui, ti posso assicurare che la lobby delle multinazionali farà quadrato e dato che loro non ci pensano neppure a vendere i loro prodotti col sistema self-service, direi che ci sono pochissime speranze che vengano emanate delle norme "possibili", vedrai.
Ma a parte questo io contesto che ci sia differenza tra produzione e confezionamento di un prodotto cosmetico. Le Norme GMP valgono sia per la fase di miscelatura dei vari componenti ma anche per il loro confezionamento.
Infine trovo logico che chi adotta questa tecnica di vendita ti dica che è tutto ok. A me sembra che non ci sia nulla di ok.
Ciao
Fabrizio
Nessun stato membro ha emanato ancora questi criteri e siccome conosco bene questo mondo qui, ti posso assicurare che la lobby delle multinazionali farà quadrato e dato che loro non ci pensano neppure a vendere i loro prodotti col sistema self-service, direi che ci sono pochissime speranze che vengano emanate delle norme "possibili", vedrai.
Ma a parte questo io contesto che ci sia differenza tra produzione e confezionamento di un prodotto cosmetico. Le Norme GMP valgono sia per la fase di miscelatura dei vari componenti ma anche per il loro confezionamento.
Infine trovo logico che chi adotta questa tecnica di vendita ti dica che è tutto ok. A me sembra che non ci sia nulla di ok.
Ciao
Fabrizio