Ho trovato questo testo in formato pdf (
http://www.aiab.it/scarica.php?id=10871 ) che conferma la tesi della contaminazione accidentale: in sintesi, la normativa impone al produtttore il divieto di usare sementi OGM, se controlli, di enti accreditati, trovano una percentuale di OGM inferiore allo 0,9% nel suo prodotto biologico, non saranno presi provvedimenti o sanzioni e il prodotto potrà essere denominato biologico lo stesso. E' in corso un dibattito per abbassare questa soglia, perchè la soglia dello 0,9% è la stessa in vigore nelle colture convenzionali
OGM ED AGRICOLTURA BIOLOGICA
La proposta di regolamento del Consiglio relativo alla produzione biologica ed
all’etichettatura dei prodotti biologici1 (allegato I bis) ha come obiettivo quello di sostituire
l’attuale reg. CEE 2092/91 al fine di adeguare la legislazione vigente all’evoluzione che
l’agroalimentare biologico ha subito nel corso degli anni.
Rispetto al problema degli OGM, già il reg. CEE 2092/91 (allegato I), all’art. 13,
prevede che a seguito dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia di OGM, la
Commissione, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 14 reg. cit., possa prevedere
l’introduzione di una soglia di contaminazione anche per questi prodotti.
L’UE, sin dalla prima formulazione della proposta di regolamento, ha adottato, in
merito, una formulazione ambigua e contorta. Pur stabilendo, agli artt. 4 e 7, il divieto di
impiego da OGM negli alimenti ottenuti con metodo di produzione biologico2 in quanto
considerati incompatibili con tale metodo (cfr. considerando n. 9 e 27), si ammette di fatto
la presenza di una soglia di contaminazione accidentale uguale a quella prevista per gli
alimenti convenzionali sulla base di quanto stabilito dall’art. 17, comma 3, che nella
formulazione originaria stabilisce che il termine biologico di cui all’allegato I “nonché i
rispettivi derivati ed abbreviazioni non possono essere utilizzati singolarmente o in
abbinamento per designare prodotti recanti in etichetta l’indicazione che contengono
OGM, sono costituiti da OGM o sono derivati da OGM”.
Dal momento che i regg. CE 1829/2003 e 1830/2003 prevedono che tutti gli alimenti
con una soglia di contaminazione da OGM superiore allo 0.9% debbono essere etichettati
come geneticamente modificati e visto quanto disposto dall’art. 17, comma 3, si deduce
che non possono essere etichettati come biologici i prodotti riportanti una soglia di
contaminazione accidentale superiore a tale limite, ma al di sotto dello 0.9%, il termine
biologico potrebbe essere comunque inserito.
La relazione di accompagnamento alla proposta di regolamento forzando
l’interpretazione della legislazione vigente dichiara, infatti, al punto 23 che “in caso di
contaminazione accidentale da OGM, la vigente normativa sulla produzione biologica non
vieta di etichettare simultaneamente “biologico” e “OGM”.
Infine, le soglie di etichettatura per i prodotti biologici e non biologici devono essere
identiche, tranne se le modalità di applicazione prevedono soglie specifiche, ad esempio
per le sementi biologiche”.
A fronte delle contestazioni sopraggiunte dalle associazioni di produttori biologici di
diversi stati membri, viene proposto un nuovo testo (allegato II), elaborato congiuntamente
dall’Austria e dalla Finlandia - presentato il 28 giugno u.s.3 - contenente un articolo
aggiuntivo rispetto all’art. 7, l’art. 7 bis bis “(Divieto di uso di OGM), nel quale si
disciplinano le modalità con cui l’operatore biologico può cautelarsi rispetto allì’osservanza
di tale divieto.
Tuttavia, anche questa formulazione, risulta discutibile in relazione alla
contaminazione accidentale sui prodotti biologici, per cui la Presidenza della Finlandia alla
riunione del 2 ottobre u.s. del CSA (v. allegato III), presenta alcuni emendamenti che, pur
sottolineando con maggiore fermezza il divieto di impiego di OGM nel metodo di
produzione biologico, continuano a mantenere di fatto una soglia di contaminazione
eguale a quella per i prodotti convenzionali.
Anche la previsione che alimenti e mangimi se non etichettati né accompagnati da
un documento devono far presupporre all’operatore che siano OGM-free introduce una
prescrizione non accettabile né credibile, soprattutto a seguito della vicenda del riso OGM
né risulta adeguata alla filiera che si basa sulla certificazione e su un rigoroso sistema di
controllo.
Infine, a livello europeo, il COPA-COGECA (v. allegato IV) è sostanzialmente
favorevole all’introduzione di soglie di contaminazione da OGM nei prodotti biologici4.
Tuttavia, poiché, secondo il COPA COGECA; il divieto di utilizzo di OGM nell’agricoltura
biologica riduce in maniera sostanziale il rischio di contaminazione, la soglia di
contaminazione dovrebbe essere inferiore a quella autorizzata per l’agricoltura
convenzionale (0,9%).