test su animali: email di obiezioni

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Moderatore: Erica Congiu

Lola
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Messaggio da Lola » mer feb 15, 2006 10:57 am

Adriano, grazie per l'utilissimo link!


.... ma nessuno ti salverà dalla tiratina d'orecchie: dove cavolo eri finito???!!!!! C'è bisogno anche di te su questo forum!

Per Barbara: mi accodo alla richiesta di BEE!

Lola

clorofiller

Messaggio da clorofiller » mer feb 15, 2006 11:30 am

Ieri sera ho letto gli altri file che si trovano sul sito di Icea (Questionario informativo, Dichiarazione fornitore, Richiesta audit);

Nel "questionario informativo", l'impresa che richiede di certificarsi, deve fornire i propri dati anagrafici, descrivere le attività svolte e rispondere a quesiti sui test;
_sezione B, domanda 1\ La vosta società conduce o commissiona test o ri-test su animali per qualunque dei suoi prodotti finiti?

La legge europea dal 2005 non vieta di testare su animali i prodotti cosmetici finiti?? Non ha senso questa domanda
Lo stesso controsenso vale per le domande 7 e 8

_sezione F, "Dichiarazione della Compagnia" (richiedente)
Con questa dichirazione firmata il richiedente assicura che NESSUNO dei loro prodotti finiti e dei loro ingredienti sono stati testati su animali per scopo cosmetico o per prodotti per la casa da loro( società richiedente) o dai loro fornitori a partire da una DATA di inizio che viene inserita nella stessa dichiarazione. A partire da questa data TUTTE le PARTI coinvolte nella produzione, nella lavorazione, nella fornitura di ingredienti e in tutti gli altri aspetti dello sviluppo del prodotto corrispondono o superano i criteri stabiliti per l'inclusione nella Guida dei Prodotti. Si impegnano a fornire ANNUALMENTE, entro il 31 Dicembre di ogni anno, un'assicurazione scritta che questa politica continua ad essere rispettata, e si impegneranno ad esigere un'assicurazione scritta dai loro fornitori che questi criteri vengano rispettati; queste informazioni saranno mantenute nei loro(società richiedente) archivi per essere disponibili su richiesta della Lav

"Nessuno degli ingredienti" non può essere perchè nello Standard si autorizza in alcuni casi ad usare ingredienti testati

"Nessuno dei loro prodotti finiti e dei LORO ingredienti sono stati testati su animali per scopo cosmetico o per prodotti per la casa da loro( società richiedente) o dai loro fornitori" ..... "Tutte le parti coinvolte... corrispondono o superano i criteri stabiliti per l'inclusione"
Da queste due frasi sembra che le imprese sono responsabili solo per gli ingredienti usati da loro nei loro prodotti, allora mi chiedo: "se i loro fornitori conducono test a scopo cosmetico per ingredienti che l'impresa certificata non usa nei suoi prodotti, cosa succede? E' responsabile anche in questo caso? "

La risposta a questa domanda sembra nitida dopo aver letto il secondo file: "Dichiarazione fornitore"

"Alle società che si certificano viene richiesto di ottenere assicurazioni scritte in relazione al fatto che per tutti gli ingredienti ACQUISTATI non siano stati condotti o commissionati test su animali dai loro fornitori dopo la data di sottoscrizione dello standard"

Nello stesso file, c'è una dichiarazione firmata del fornitore dove "conferma che gli ingredienti/prodotti e le loro parti componenti sopramenzionati (cioè SOLO gli ingredienti che sono forniti all'impresa che si certifica) non sono testati o ri-testati su animali per fini cosmetici da o per loro conto almeno dalla data definita"

laurì
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Messaggio da laurì » mer feb 15, 2006 2:49 pm

---email di Antonella

1) se produrre autocertificazioni menzognere fosse così facile come si dice, ci sarebbero centinaia di aziende no-cruelty. Viceversa, nonostante che siano state contattate tantissime aziende, quelle che hanno risposto positivamente sono solo una diecina in tutta Italia. Sottoscrivere una dichiarazione su carta intestata e timbro dell’azienda è un reato bello e buono, che può costare molto caro a chi lo commette...
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Da sei mesi a tre anni di reclusione, su querela di parte: meditiamo gente, meditiamo.

clorofiller

Messaggio da clorofiller » gio feb 16, 2006 12:03 pm

Adesso, quando ho tempo, sto leggendo le direttive CE/CEE sui cosmetici;


Per adesso ho letto la _ direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (direttiva sui cosmetici), modificata dalla direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003 _ in particolare l'articolo 7 bis, al punto 1, dice:

"Il fabbricante o il suo mandatario, o la persona per conto della
quale un prodotto cosmetico viene fabbricato oppure il responsabile
dell'immissione sul mercato comunitario di un prodotto cosmetico
importato, tiene a immediata disposizione delle autorità competenti
degli Stati membri interessati, all'indirizzo specificato sull'etichetta, a
fini di controllo conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), le
seguenti informazioni:" (riporto solo la lettera "h" dell'elenco)

"h) i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal
fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo
sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto o dei suoi
ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per
soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di paesi non membri.

Fatta salva la tutela, in particolare, della segretezza commerciale e
dei diritti di proprietà intellettuale, gli Stati membri garantiscono
che le informazioni richieste ai sensi delle lettere a) e f) siano rese
facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo, inclusi i
mezzi elettronici. Le informazioni quantitative di cui alla lettera a)
che devono essere messe a disposizione del pubblico, sono limitate
alle sostanze pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE."


Riassumendo: dal 2003, la direttiva 76/768/CEE, modificata dalla direttiva 2003/15/CE, prescrive che il fabbricante di prodotti cosmetici (o l'importatore) mantenga a disposizione delle autorità competenti i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate non solo dal fabbricante ma anche dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di paesi non membri;

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