Concordo Bustoweb, eppure disposizioni di legge sull’argomento esistono:
1924, regio decreto 2035/24: «Sui recipienti, carte, tele o involti di qualunque genere in cui sono contenute le conserve alimentari preparate con sostanze vegetali, poste in commercio, debbono essere impresse in modo indelebile e chiaro, oltre alla denominazione e sede della ditta fabbricante e alla dichiarazione che le conserve sono state confezionate in conformità delle norme vigenti, le indicazioni di cui al seguente prospetto…».
1979, direttiva comunitaria 79/112: «Tali indicazioni (denominazione di vendita, elenco ingredienti, TMC ecc. …) devono essere facilmente comprensibili ed apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili».
1982, decreto 322/82: «Le indicazioni (idem) devono essere indelebili e apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili».
1992, decreto 109/92: «Le indicazioni (idem) devono figurare sull’imballaggio preconfezionato o su un etichetta appostavi… e devono essere menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili; esse non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate.
2000, direttiva comunitaria 2000/13: «Le indicazioni (idem), devono essere facilmente comprensibili ed apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili».
2007, decreto 7/2007: «L’indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile e in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore».
2011 Il ministro delle Politiche agricole Romano ha presentato la nuova bozza di decreto ministeriale sull’etichettatura, sottolineando la necessità di rendere l'etichetta dei prodotti alimentari ancora più leggibile e comprensibile, con caratteri più grandi e informazioni più chiare per il consumatore.
«Troppo spesso - ha dichiarato il Ministro dopo l'incontro - accade che i consumatori non riescano a leggere quanto riportato in etichetta a causa delle scritte troppo piccole. Con questo provvedimento vogliamo rendere ancora più leggibile e comprensibile quanto già previsto dalla legge. I prodotti interessati infatti sono tutti già sottoposti all'indicazione obbligatoria d'origine, però purtroppo capita sempre più di frequente che le informazioni non arrivino al consumatore, perché nascoste da caratteri troppo piccoli e da posizionamenti strategicamente poco visibili. Per questo si è resa necessaria questa norma che stabilisce le dimensioni dei caratteri da utilizzare e il posizionamento delle informazioni per i consumatori».
«Trattandosi di materia sottoposta alla direttiva comunitaria 98/34 - ha precisato Romano - seguiremo il percorso giuridico necessario e notificheremo il decreto alla Commissione europea.
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
Testo aggiornato e coordinato - Rev. 02.07.2012REGOLAMENTO (UE) 1169/2011 del 25 ottobre 2011
Relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n.1924/2006 e (CE) n.1925/2006 del Parlamento europeo ....
Al punto 26) Le etichette alimentari dovrebbero essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori che intendono effettuare scelte alimentari e dietetiche più consapevoli. Gli studi dimostrano che la buonaleggibilità costituisce un elemento importante per far sì che l'informazione contenuta nell'etichetta possa influenzare al massimo il pubblico e che le informazioni illeggibili sul prodotto sono una delle cause principali dell'insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari. Pertanto, per tener con to di tutti gli aspetti relativi alla leggibilità, compresi carattere, colore e contrasto, è opportuno sviluppare un approccio globale.
Articolo 13
Presentazione delle indicazioni obbligatorie1. Fatte salve le misure nazionali adottate ai sens
i dell’articolo 44, paragrafo 2, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono appos
te in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e
d eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separa
te da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.
2. Fatte salve le specifiche disposizioni dell'Unione applicabili a particolari alimenti, le
indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, che appaiono sull'imballaggio o
sull'etichetta a esso apposta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in
caratteri la cui parte mediana (altezza della X), definita nell’allegato IV, è pari o superiore a
1,2 mm.
etc...etc...
http://www.unpisi.it/docs/PUBBLICAZIONI ... 072012.pdf