melissa officinalis/ lippia citriodora

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anna_g
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melissa officinalis/ lippia citriodora

Messaggio da anna_g » lun apr 18, 2011 11:47 am

Salve,
Ho acquistato deodorante Sanoflore di Laboratoire Bio con la speranza di aver finalmente trovato un deodorante non nocivo. Etichetta del prodotto dichiara che 90% del totale degli ingredienti sono di origine naturale e che 76% del totale degli ingredienti sono prodotti da agricoltura biologica ed inoltre che deodorante non contiene ne alcol, ne parabeni ne sali d’alluminio. Subito ho verificato gli ingredienti principali e confrontato con la vostra lista del bio-dizionario da quale risulta che i primi tre ingredienti: melissa officinalis water, melissa officinalis flower/stem water, lippia citriodora water/lippia citriodora leaf water sono nocivi. Visto che tutti sono di origine vegetale, vi chiederei la cortesia di spiegarmi perche sono nocivi e riportano 1/2 punti rossi. Dovrei dedurre che non dovrei utilizzare questo deodorante? Inoltre, vorrei sapere se qualcuno può consigliare un deodorante non nocivo ma efficace. Ho già provato quelli della Veleda ma non li ho trovati efficaci.
Grazie anticipatamente,
Anna G.

adriano
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Re: melissa officinalis/ lippia citriodora

Messaggio da adriano » lun apr 18, 2011 12:04 pm

ciao anna_g sulla melissa non so dirti il perchè , a parte l'uso dell'olio essenziale che come molti altri contiene allergeni, mentre sulla lippia citriodora ( verbena odorosa) qui c'è proprio un divieto inserito nella normativa cosmetica ( anche se la normativa fa solo riferimento all'olio essenziale e all'assoluta di questa pianta) la vieta in quanto sensibilizante
Nell'acqua distillilata di verbena o melissa il contenuto di olio essenziale è estremamente modesto e non credo che vi possano essere problemi

cmq sulla verbena riporto :

1) L’impiego dell’essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth.) è attualmente vietato nei prodotti cosmetici, poiché tale sostanza è elencata nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE, con il numero d’ordine 450. Il divieto di tale sostanza è stato introdotto sulla base di un parere del maggio 2000 del comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP), sostituito dal comitato scientifico dei prodotti di consumo (SCCP) con la decisione 2004/210/CE della Commissione [2] e successivamente dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (SCCS) con la decisione 2008/721/CE della Commissione [3]. L’SCCNFP ha raccomandato di vietare l’impiego degli oli essenziali e dei derivati, concreti e assoluti, di verbena (Lippia citriodora Kunth) come ingrediente per le sue proprietà odorose, in considerazione del suo potenziale sensibilizzante.

(2) Successivamente, in un parere del 2001, l’SCCNFP ha tuttavia concluso che l’assoluto di verbena ottenuto da Lippia citriodora Kunth. non debba essere impiegato in modo tale che, nel prodotto cosmetico finito, il livello sia superiore a 0,2 %. Di conseguenza è opportuno inserire l’assoluto di verbena (Lippia citriodora Kunth.), unitamente alla relativa restrizione, nella parte 1 dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE. Va inoltre modificato anche il numero d’ordine 450 nell’allegato II, al fine di specificare che è vietato l’impiego delle sostanze oli essenziali di verbena (Lippia citriodora Kunth.) e loro derivati diversi dall’assoluto come ingredienti per le loro proprietà odorose

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